L’Ufficio europeo di Polizia, entrato in attività nel gennaio del 1994, ha iniziato ad operare limitatamente al versante della droga ma presto avrà competenze sul terrorismo e le forme di criminalità internazionale. Alla direzione dell’organismo anche l’italiano Emanuele Marotta
L’Ufficio europeo di Polizia denominato Europol è un organismo costituito con il trattato sull’Unione Europea, firmato a Maastrich il 7/2/1992 ed entrato in vigore il 1° ottobre 1998, dopo la ratifica di tutti gli Stati membri.
L’organismo è però entrato in attività il 3 gennaio 1994, già prima dell’entrata in vigore della Convenzione, sotto forma di Unità antidroga Europol (Edu) ed ha iniziato ad operare limitatamente nel versante della lotta alla droga e poi, progressivamente, in altri settori. Pertanto ed in seguito a numerosi atti giuridici collegati alla Convenzione, la piena attività operativa Europol è iniziata il 1° luglio 1999.
Il suo funzionamento e la sua organizzazione interna sono regolati dal Trattato consolidato di Maastrich, che riporta alcune modifiche introdotte in base all’art.30 del Trattato di Amsterdam ed al vertice del Consiglio Europeo del 1999 svoltosi a Tampere, Finlandia.
L’organismo europeo deve assolvere, fatte salve le competenze della Comunità europea, ad alcuni obiettivi che la stessa Unione si prefigge.
Quello fondamentale è fornire ai cittadini dell’Ue un livello elevato di sicurezza, creando una sorta di “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, che concretamente si realizza sviluppando tra gli Stati membri un’azione in comune nel settore della cooperazione di Polizia giudiziaria e magistratura in materia penale.
Tale obiettivo è perseguito, mediante:
• una più stretta cooperazione fra le Forze di polizia, le autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri, sia direttamente che tramite l’Ufficio europeo di Polizia (Europol), a norma degli articoli 30 e 32;
• il ravvicinamento, ove necessario, delle normative degli Stati membri in materia penale, a norma dell’articolo 31, lettera e);
• una più stretta cooperazione tra le Autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, a norma degli articoli 31, lettere a) - d), e 32.
Quest’ultimo punto è stato modificato dal trattato di Nizza, precipuamente all’art.27 E, con “una più stretta cooperazione tra le Autorità giudiziarie e altre autorità competenti degli Stati membri, anche tramite l’Unità europea di cooperazione giudiziaria (Eurojust), a norma degli articoli 31 e 32”.
L’Ufficio europeo di Polizia dovrà pertanto avvalersi della cooperazione del nuovo organismo giudiziario europeo.
Al punto 1 dell’art.2 degli atti emessi dal Consiglio Europeo di Bruxelles del 29 giugno 1995, relativi alla Convenzione basata sull’articolo k3 del trattato sull’Unione Europea che istituisce un Ufficio europeo di Polizia (convenzione Europol), nello stabilire i limiti dello stesso organismo sottolinea che l’obiettivo dell’Europol è di migliorare l’efficacia dei servizi competenti degli Stati membri e la loro cooperazione, al fine di prevenire e combattere il terrorismo, il traffico illecito di stupefacenti ed altre gravi forme di criminalità internazionale.
L’enunciazione è perfettamente compatibile al principio generale del diritto internazionale riguardante le funzioni di un organismo di carattere internazionale, la quale per sua natura non si sovrappone mai, per non suscitare diffidenze e timori delle sovranità nazionali, con le istituzioni e l’ordinamento statale, le quali continuano a svolgere ogni attività, in piena autonomia, in materia di prevenzione e repressione dei crimini.
L’organismo internazionale si ritaglia un suo ambito di intervento favorendo una azione comune e coordinata tra gli organismi statali e con il loro consenso, rivolgendo la propria attività esclusivamente ai grandi crimini ed alla elevata estensione o ampiezza del fenomeno.
In effetti, sotto questo aspetto ed almeno in questa prima fase di sviluppo, lo stesso art. 2 della citata Convenzione istitutiva di Europol, precisa che il suo intervento è ammesso purché esistano indizi concreti di una struttura o di un’organizzazione criminale e purché due o più Stati membri siano lesi dalle summenzionate forme di criminalità in modo tale da richiedere, considerate l’ampiezza, la gravità e le conseguenze dei reati, un’azione comune degli Stati membri.
In sostanza, Europol esercita il mandato qualora esistano due condizioni:
1. sia coinvolta una struttura criminale organizzata per commettere una specifica categoria di gravi crimini e reati ad essi connessi, la loro gravità è commisurata al grado di apprensione suscitata alla collettività europea nel suo insieme e comunque per le fattispecie tassativamente previste nel trattato;
2. per l’ampiezza ed estensione del fenomeno criminale ovvero che siano interessati due o più Stati membri. Le specifiche categorie di crimine sono: traffico di stupefacenti, reti di immigrazione, traffico di veicoli, tratta degli esseri umani compresa la pornografia che coinvolge i bambini, falsificazione di banconote e di altri mezzi di pagamento, traffico di materie nucleari e radioattive, terrorismo, riciclaggio di denaro collegato a tali forme di criminalità.
Il Consiglio europeo potrà comunque in futuro estendere gli obiettivi dell’Europol ad altre forme gravi di criminalità organizzata internazionale.
L’azione comune nel settore della cooperazione di Polizia, e quindi il sostegno di Europol agli Stati membri, consiste:
• nell’agevolazione dello scambio di informazioni, in conformità alla legislazione nazionale, tra gli ufficiali di collegamento dell’Europol (Elo). Quest’ultimi sono distaccati presso l’Europol dagli Stati membri quali rappresentanti dei rispettivi servizi nazionali incaricati di far osservare le leggi;
• nel fornire analisi operative a sostegno delle operazioni degli Stati membri;
• nell’elaborare rapporti strategici e analisi criminologiche sulla base di informazioni pubbliche e riservate fornite dagli Stati membri, prodotte da Europol o raccolte presso altre fonti;
• nel mettere a disposizione le proprie competenze e sostegno tecnico ai fini delle indagini e delle operazioni in atto nell’Ue, sotto la guida e la responsabilità giuridica dello Stato membro interessato.
L’Europol è altresì impegnato a promuovere le analisi criminologiche e l’armonizzazione delle tecniche investigative. L’ufficio europeo di Polizia dovrà gestire un sistema informatizzato per consentire l’inserimento, l’accesso e l’analisi di dati. Esso istituisce un quadro rigoroso relativo ai diritti dell’uomo e alla protezione, al controllo, alla supervisione nonché alla sicurezza dei dati.
Il sistema informatizzato Europol (Tecs) consta delle seguenti tre componenti principali:
1) un sistema di informazioni;
2) un sistema di analisi;
3) un sistema di indice.
I sistemi di analisi e di indice sono già attivi. Quello di informazione è in via di sviluppo e si prevede che sarà operativo entro quest’anno.
Un’autorità di controllo comune, composta da due esperti in materia di protezione di dati di ciascuno Stato membro, sorveglia l’impiego di tutti i dati personali conservati presso Europol.
Europol è finanziato con contributi degli Stati membri in base al loro Pnl. Il Bilancio del 2001 ha previsto lo stanziamento di 35,4 milioni di euro L’esercizio annuale dell’Europol è sottoposto a una revisione effettuata da un comitato di controllo comune composto da tre membri designati dalla Corte dei Conti delle Comunità europee.
Europol risponde del proprio operato al Consiglio dei Ministri della Giustizia e Affari interni.
Il Consiglio è responsabile dell’orientamento e del controllo dell’Europol. Nomina il direttore e i vicedirettori e adotta il bilancio.
Il Consiglio dei Ministri è composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri e la precedente necessità dell’unanimità per approvare le decisioni contribuiva a garantire un controllo democratico di Europol.
Il Consiglio di Amministrazione di Europol è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro ed ha un compito generale di supervisione delle attività dell’organismo
In base all’articolo 30 del trattato di Amsterdam e al vertice del Consiglio europeo del 1999 svoltosi a Tampere, Finlandia, sono stati attuati o sono in fase di attuazione i seguenti sviluppi:
• con una raccomandazione del 28 settembre 2000 il Consiglio ha chiesto che gli Stati membri “dovrebbero trattare qualsiasi richiesta dell’Europol di avviare, svolgere o coordinare indagini in determinati casi e dovrebbero debitamente considerarle. In linea di massima, l’Europol dovrebbe essere informato dell’avvio dell’indagine richiesta nonché dei risultati della stessa;
• con un atto del Consiglio del 30 novembre 2000 le competenze dell’Europol sono state estese al riciclaggio di denaro in generale, indipendentemente dal tipo di reato da cui derivano i proventi riciclati. Tale modifica della convenzione Europol deve essere ratificata da tutti gli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme nazionali. Suddetto processo è già stato avviato;
• con una raccomandazione del 30 novembre, il Consiglio ha chiesto agli Stati membri, nel rispetto della Convenzione Europol e dei relativi regolamenti di applicazione, di sfruttare al massimo le possibilità di supporto dell’Europol alle squadre investigative comuni. Tramite le Unità nazionali, l’Europol fornirà un supporto alle squadre investigative comuni ai sensi della Convenzione Europol tenendo conto in particolare delle finalità e di queste modalità:
- mettere a disposizione delle squadre investigative comuni l’acquis dell’Europol in materia di conoscenza degli ambienti criminali;
- appoggiare il coordinamento di operazioni delle squadre investigative comuni;
- fornire consulenza alle squadre investigative comuni in campo tecnico;
- collaborare all’analisi di fatti oggetto delle indagini.
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