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settembre/2002 - Interviste
Viaggio attraverso i codici
Le misure di sicurezza personali
di Giuseppe Fragano

Con la scomparsa del potere di cattura da parte dei pubblici ministeri (ordini di cattura e mandati di cattura) il loro posto è stato preso da “misure cautelari personali” che però sono imposte solo dal giudice con provvedimento.
Nel disporre le misure il giudice deve tenere conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura ed al grado delle esigenze cautelari da soddisfare in ordine al reato o ai reati per i quali si sta procedendo.
Le misure cautelari personali, infatti, possono essere adottate solo nei confronti di persone per le quali emergono gravi indizi di colpevolezza e sempre che non appaia come il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione (art. 273, n. 2, C. p. p. - art. 46 e seguenti Codice penale).
Vengono adottate soprattutto quando vi è un concreto pericolo per la acquisizione o la preservazione delle prove da inquinamenti oppure l’imputato si è dato o sta per darsi alla fuga. Infine quando a cagione di comportamento dell’imputato, sussiste il pericolo che commetta nuovi gravi delitti con l’uso di armi o di altri mezzi violenti (o della stessa indole di quelli per i quali si sta procedendo - art. 274 C. p. p.).
A pena di nullità il provvedimento del giudice deve essere motivato in ogni sua parte. Chiaramente trattandosi di procedimenti che influiscono sulla libertà personale, debbono essere supportati da una adeguata motivazione, ed in base a parametri che non sono affidati alla discrezionalità del giudice ma sono dettati dalla legge.
Vi è chi afferma che la elencazione delle esigenze cautelari cui sono legate queste misure, come riportate nell’art. 274 C. p. p., significherebbe che debbono essere tutte sussistenti per legittimare l’applicazione della misura.
Ma vi è anche chi afferma che sia sufficiente la sussistenza di una sola di tali esigenze, unita però ad altre circostanze, per giustificare l’adozione di una misura. Infatti ciò che importerebbe è la salvaguardia delle inderogabili esigenze attinenti alle indagini, legata alla situazione del pericolo di non poter raccogliere le prove o di preservarle da possibili inquinamenti.
Uno stimolo che non può essere suscitato con l’adozione di misure cautelari, è quello di coinvolgere attivamente l’imputato: in parole povere, non possono servire a costringerlo a parlare, confessare, collaborare.
Purtroppo talvolta si è fatto un tale uso improprio delle misure cautelari, tanto che il legislatore ha dovuto ribadire taluni concetti con la legge 332/1995 stabilendo con forza nell’art. 3 la esclusione di qualsiasi strumentalizzabilità delle esigenze istruttorie, escludendo ad esempio che il mancato rilascio di dichiarazioni, o la mancata ammissione di responsabilità possano giustificare l’applicazione di misure cautelari (coercitive o interdittive che siano). Per quanto attiene al pericolo di fuga dell’imputato va individuato con certezza e solo in caso di reati di rilevante gravità.
L’art. 275, stabilisce i criteri che il giudice deve tenere presenti nella scelta della misura cautelare da applicare, sempre che debba avvalersi di tale potere di applicazione. È questo il cosiddetto “principio di adeguatezza” che deve guidare il giudice nella sua scelta.
Le misure personali coercitive servono a costringere l’imputato ad un determinato comportamento (ad esempio, l’obbligo di firma del registro tenuto dall’ufficio di Polizia da cui è controllato), le misure personali interdittive servono ad impedire che l’imputato eserciti una determinata attività, così il divieto di esercitare temporaneamente una pubblica funzion.:
I principi generali di applicazione sono:
- principio di stretta legalità (possono essere applicate solo le misure previste dalla legge);
- riserva di giurisdizione (possono essere applicate solo dal giudice, restando al pm, solo il potere di proporle);
- sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine a delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
- esigenze cautelari (di cui abbiamo già detto);
- adeguatezza e proporzionalità della misura adottata (in relazione alla esigenza cautelare da tutelare);
- temporaneità, estinzione per omesso interrogatorio, impugnabilità.
Gli arresti domiciliari, la custodia in carcere, la custodia cautelare in luogo di cura o altro luogo, sono, fra le misure cautelari personali coercitive, le più gravi.
La misura degli arresti domiciliari, di cui all’art. 284 C. p. p. equivale, agli effetti giuridici, a quella della custodia in carcere, e quindi vale la disposizione di cui al punto 3 dell’art. 275, che stabilisce la sua applicabilità solo quando ogni altra misura risulti inadeguata.
All’imputato viene imposto di non lasciare la propria abitazione o altro luogo di privata dimora, con possibilità di aggiungere il divieto o comunque limitare la facoltà di ricevere visite. Pubblico ministero e Polizia giudiziaria possono di loro iniziativa ed in qualsiasi momento controllare l’osservanza delle prescrizioni del giudice.

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