Alcune Amministrazioni pubbliche, tra cui il ministero dell’Interno, interpretando in modo sbagliato la normativa che ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1987, il congelamento del cosiddetto “salario di anzianità” (classi e scatti di stipendio nell’ambito di ciascun livello retributivo), hanno sospeso anche l’attribuzione degli scatti di natura soggettiva, come quelli previsti dagli articoli 43 e 44 del Regio Decreto 1290/22 per i mutilati e invalidi di guerra, ed estesi, con la legge 15 luglio 1950, n. 539, al personale riconosciuto invalido per servizio.
Poiché il sistema di progressione economica per classi e scatti non è stato abolito in tutti i settori di contrattazione collettiva, l’attribuzione di tale beneficio continua ad operare nel Comparto Scuola, della Sanità (limitatamente all’area medica) ed in tutti quei settori non contrattualizzati come quello dei magistrati, degli avvocati dello Stato, dei professori universitari, dei dirigenti dello Stato, ecc., creando una evidente sperequazione di trattamento tra lavoratori della stessa pubblica Amministrazione.
In seguito a varie proteste e prese di posizione da parte di alcune organizzazioni sindacali, è stato interessato il Consiglio di Stato il quale, prima con decisione n. 742/92 del 17 maggio 1993 dell’Adunanza Generale e successivamente con vari pareri (335/95, 361/96 e 452/98) della stessa Commissione Speciale Pubblico Impiego, ha chiaramente stabilito che:
• “i suddetti benefici, in quanto previsti da fonte primaria con carattere di specialità, non possono considerarsi abrogati, neppure implicitamente, da una normativa secondaria, quale è quella dettata dagli accordi sindacali, tanto più che la materia in questione non è compresa fra quella sottoposta a contrattazione collettiva e non è stata quindi delegificata”;
• l’attribuzione di tale beneficio, al personale riconosciuto invalido per servizio deve avvenire d’ufficio, con atto dispositivo dell’Amministrazione di appartenenza. La domanda dell’interessato, pertanto, che ha la funzione di costituire in mora l’Amministrazione, può essere presentata dal dipendente anche in stato di quiescenza (parere 452/99);
• la decorrenza giuridica ed economica del beneficio sorge dalla data del processo verbale, con il quale viene riconosciuta la dipendenza dell’infermità o lesione per causa di servizio;
• la base di calcolo del benefizio in esame (uno scatto del 2,50% per le infermità ascritte dalla 1ª alla 6ª categoria, ovvero mezzo scatto dell’1,25% per la 7ª e l’8ª categoria), va individuata nello stipendio del livello retributivo di appartenenza comprensivo della retribuzione individuale di anzianità, prevista dall’art. 3 del D.p.r. 150/87 per il personale della Polizia di Stato, (parere n. 452/99 della Commissione Speciale Pubblico Impiego);
• dal momento che detti benefici consistono nell’abbreviazione di due ovvero di un anno dell’anzianità di servizio, a seconda che l’invalidità di cui il pubblico dipendente è portatore sia ascrivibile alle prime sei ovvero alle ultime due categorie di menomazione della tabella A, annessa al D.p.r. 834/81 e successive integrazioni, non sono da riassorbire nel tempo, nemmeno per mutamento dell’assetto retributivo (ad esempio per acquisizione di una successiva classe o scatto stipendiale, oppure per passaggio dal sistema retributivo dei “livelli” a quello dirigenziale);
• destinatari del beneficio in parola sono, oltre al personale in attività lavorativa, anche il personale collocato a riposo, a condizioni che il riconoscimento delle relative lesioni o infermità invalidanti siano avvenute in costanza di servizio, nonché i congiunti dei caduti in servizio (parere n. 361/96);
• viene infine ribadito il principio della imprescrittibilità del diritto allo stipendio, alla pensione e alla sua giusta misura, e quindi anche al beneficio in discussione che ne costituisce un incremento percentuale previsto per legge. Le somme arretrate invece sono soggette alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2 della legge 428/85, senza che il relativo diritto venga richiesto.
Dopo queste ultime indicazioni alcune pubbliche Amministrazioni, che in precedenza avevano sospeso l’attribuzione di tali benefici, hanno emanato precise disposizioni applicative per consentire il ripristino dell’istituto soppresso, nonché l’applicazione dello stesso anche al personale in quiescenza.
In proposito si cita la recente circolare n. DGPM/IV/11ˆ/CD/139758 del 9 novembre 2001 del ministero della Difesa, con la quale vengono impartite direttive per l’attribuzione d’ufficio dei benefici in questione, a tutto il personale militare, in attività di servizio ed in pensione, riconosciuto invalido per servizio. Risulta, inoltre, che anche il ministero per le Politiche Agricole, con propria disposizione n. 11316 del 23 novembre 1998, abbia già adottato analogo criterio.
Anche la Direzione generale dell’Inpdap ha recentemente emanato una propria circolare in merito alla questione (n. 31 del 18 marzo 2002), a firma del Dirigente generale (dott. Costanzo Gala), con la quale invita tutte le amministrazioni pubbliche ad informare, con cortese sollecitudine, il personale dipendente, sensibilizzando soprattutto quello collocato a riposo, il quale non abbia finora fruito del beneficio, sull’opportunità della presentazione di istanze.
Per l’Amministrazione dell’Interno, invece, a tutt’oggi, persistono forti perplessità, soprattutto per quanto riguarda: la prescrizione del diritto, l’assorbimento del beneficio una volta concesso, le modalità di calcolo e la concessione dello stesso beneficio al personale in quiescenza.
Per i motivi suesposti si consiglia al personale della Polizia di Stato, sia in attività di servizio che in quiescenza, che hanno ottenuto il riconoscimento di infermità o di lesioni dipendenti da causa di servizio, a presentare mirata istanza all’Amministrazione di appartenenza.
Per agevolare tale operazione si allegano tre schemi di istanze:
- la prima per il personale che non ha mai richiesto l’attribuzione del beneficio;
- la seconda per il personale che ha già presentato una richiesta nell’ultimo quinquennio e non ha ancora ottenuto il beneficio;
- la terza per quei colleghi che hanno ottenuto l’attribuzione del beneficio (uno scatto o mezzo scatto) che, però, successivamente è stato loro riassorbito dall’Amministrazione.
Giuseppe Chiola
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