Il Comitato dipendenti laureati della Polizia di Stato, che svolgono servizio nei ruoli subordinati a quello dei Commissari, ha approntato un progetto di legge che - se approvato - eleverà le condizioni professionali di molti operatori
Il cambiamento dell’organizzazione sociale conseguente al progresso tecnologico ed al radicale mutamento degli assetti politici, economici ed istituzionali internazionali, non possono non coinvolgere la totale ridefinizione dei criteri disciplinanti il rapporto contrattuale di lavoro tra appartenenti alle Forze dell’ordine e pubblica Amministrazione soprattutto per quanto concerne la progressione di carriera.
Devono prevalere, in tema di gestione delle risorse umane, criteri organizzativi di efficienza.
Il governo può a ragion veduta, farsi artefice di un progetto di legge che ridefinisca in toto i parametri valutativi connessi alla progressione di carriera per il personale della Polizia di Stato.
Il criterio della progressione di carriera dalla base, previsto anche dalla legge di riforma 121/81, deve essere applicato tenendo conto di criteri meritocratici e di competenza professionale che risultino funzionali all’efficienza del servizio.
I suddetti criteri, devono fare riferimento principalmente ai titoli culturali, professionali e di merito di servizio.
Negli anni passati, inoltre, alle Assistenti del disciolto Corpo della Polizia Femminile è stata ricostruita la carriera, inquadrando queste ultime nel ruolo dei Commissari della Polizia di Stato, ciò nonostante quel personale nella maggior parte dei casi fosse sprovvisto della prescritta laurea in Giurisprudenza o Scienze Politiche, o addirittura fosse sprovvisto del titolo accademico (art. 36, decima direttiva, n. 30 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 52 del D.p.r. 24 aprile 1982, n. 336).
Si è operato in quel caso, in conseguenza della riforma del 1981, un riordino delle carriere che lasciava aperta la finestra di ingresso al ruolo dei commissari per i dieci anni successivi al 1982 mediante un concorso interno per titoli e colloquio.
Inoltre, mediante l’art. 58 legge 1 aprile 1981, n. 121, che prevedeva l’istituzione dell’ormai soppresso Istituto Superiore di Polizia, per anni, è stato consentito l’accesso, dall’esterno, tramite concorso per titoli ed esami vertente su materie attinenti materie scolastiche, a personale munito di diploma di scuola media secondaria; successivamente detto personale, già appartenente all’Amministrazione della Polizia di Stato e dunque remunerato, veniva formato mediante un corso di formazione di 4 anni, comprendente materie universitarie, senza però conseguire il titolo accademico, successivamente ottenibile da interessati, mediante complemento del corso di studi universitario prescelto tra Giurisprudenza e Scienze Politiche.
Dopo i 4 anni, gli allievi commissari della soppressa Scuola Superiore di Polizia, frequentavano un corso di specializzazione di mesi nove, per poi essere nominati, vice commissari in prova.
Ciò che si propone il presente progetto di legge è un riordino delle carriere basato sulla formazione di una classe dirigente (con esperienza sul campo) attraverso il risparmio per l’erario di considerevoli quantità di tempo e denaro (necessari per espletare i tradizionali concorsi pubblici ed interni) e gratificando le legittime aspettative di crescita professionale del personale avente titolo legale.
Ciò naturalmente non escludendo l’accesso pubblico dall’esterno tramite concorso per titoli ed esami, per una determinata aliquota dei posti periodicamente vacanti in organico.
Nella pubblica Amministrazione, esistono forme di accesso alle qualifiche superiori come il “corso-concorso”, mediante il quale, l’operatore, dopo la frequenza con profitto di un corso di formazione con esami annessi, consegue la qualifica superiore; naturalmente l’accesso al corso dovrà, nel caso de quo, essere regolato da una graduatoria a tempo indeterminato, basata su criteri quali i titoli di studio: (voto di laurea, corsi di specializzazione post laurea o master, dottorati di ricerca; titoli professionali: (abilitazioni, corsi di formazione e/o specializzazione professionale, idoneità all’insegnamento, pubblicazioni); titoli di servizio: (qualifiche, corsi di formazione professionale, rapporti informativi, encomi, lodi, avanzamenti di qualifica per meriti speciali).
La possibilità di accedere alla graduatoria, la quale sarà aggiornata ogni anno a cura dell’Amministrazione, sarà garantita all’interessato avente titolo su istanza, purché lo stesso abbia maturato una anzianità di servizio di almeno 3 anni.
Presso la regione Sicilia per esempio, i concorsi pubblici esterni, sono effettuati unicamente per titoli (decreto Assessorato degli Enti Locali del 3 febbraio 1992 e del 19 ottobre 1999 sulla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli dei pubblici concorsi ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12).
La carriera aperta alla base del personale interno qualificato, come già detto, è in piena sintonia con lo spirito della legge 121/81 e da la possibilità a tutti gli appartenenti alla Polizia di Stato di poter dare il proprio contributo alla crescita dell’Amministrazione nel ruolo corrispondente al titolo accademico riconosciuto dallo Stato, titolo ottenuto con sacrifici e dispendio di risorse fisiche ed economiche, e poi, massimizzare le risorse umane è una delle leve fondamentali di efficienza e produttività concetti cui per legge la pubblica Amministrazione adesso più che mai deve attenersi.
Pubblichiamo qui di seguito il progetto di legge in questione.
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