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marzo/2002 - Interviste
Viaggio attraverso i codici
Il furto in appartamenti
di Giuseppe Fragano

La legge 26 marzo 2001 n. 128, denominata “Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” (indicata comunemente come “pacchetto sicurezza”) ha avuto un lungo e travagliato iter parlamentare, fino alla approvazione definitiva poco prima della fine della precedente legislatura. Essa viene ad introdurre novità in campo penale, procedurale e leggi speciali.
Vediano in questa sede le innovazioni in campo penale. La legge innanzitutto fissa per la prima volta il limite minimo della pena per il furto semplice (art. 624 C. p.) mentre nessuna variazione è intervenuta per il massimo. Va tenuto conto che l’assenza di indicazioni circa il limite minimo di pena, consentiva solo il riferimento al limite previsto dalla legge per la reclusione.
A prima vista potrebbe sembrare una variazione da nulla, ma va precisato che l’indicazione del limite minimo pone un paletto alla indiscriminata presenza di circostanze attenuanti.
Nulla è stato modificato in materia di reati contro il patrimonio perseguibili a querela (così nel nostro ordinamento resterà il furto d’uso, il furto di cosa di tenue valore, il furto campestre ecc... così come previsto dalla norma precedente). Una anticipazione delle norme procedurali: rimangono immutate le regole da osservare per l’arresto obbligatorio e quello facoltativo.
La novità più rilevante è invece la trasformazione di due circostanze aggravanti specifiche del furto, in reato autonomo. Trattasi del furto in abitazione e quello con strappo, circostanze previste dall’art. 625 C. p. comma 1 e comma 4 seconda ipotesi, la cui presenza consentiva solo un aumento della pena per il furto.
Per ciascuna di queste due nuove ipotesi di reato è prevista una pena autonoma, ci ripetiamo, in precedenza poteva essere solo aggiunto un aggravio di pena in presenza di una o più circostanze aggravanti di quelle previste dall’art. 61 C. p. (le cosiddette circostanze aggravanti comuni perché applicabili in genere a tutti i reati, mentre quelle specifiche possono essere applicate solo per i reati per le quali sono state previste, vedasi l’art. 625 C. p.).
La nuova dizione della norma è più ampia di quella precedente perché si parla di “introduzione in un edificio o altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di esso” (in precedenza “se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o altro luogo destinato ad abitazione”, ignorando quindi l’ampiezza assunta dalla nuova indicazione e soprattutto la applicabilità anche ai fatti perpetrati nelle pertinenze delle private dimore, essendo sufficiente che detti luoghi siano destinati anche solo in parte a tale scopo).
Se la pena prevista per il furto aggravato - e diversa poteva essere la valutazione delle circostanze aggravanti da parte del giudice - è rimasta invariata (da 1 a 6 anni), la posizione del reo è aggravata in maniera rilevante dalla presenza anche di una sola delle circostanze aggravanti comuni (ad esempio se il fatto è stato commesso di notte - art. 61 C. p.) o di quelle specifiche per cui la pena può essere aumentata nella misura massima da tre a dieci anni.
La legge ha previsto anche una attenuante specifica per cui una diminuzione di pena viene accordata a colui che con le sue dichiarazioni ha permesso la cattura dei correi prima del processo, o l’individuazione di favoreggiatori e ricettatori o per chiunque si intrometta per la ricezione e l’occultamento del provento dei reati contro il patrimonio. Per vincere il clima omertoso che normalmente si crea in questo campo, la diminuzione di pena è davvero consistente, da un terzo alla metà.
Le stesse norme per il furto in armerie su armi munizioni o esplosivi, è prevista come per il passato la procedibilità d’ufficio e la pena va da tre a dieci anni di reclusione, con una punta da cinque a dodici anni se concorre anche una sola aggravante comune (art. 61 C. p. - aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica o privata difesa) oppure una aggravante specifica di quelle previste ai numeri due, tre, quattro e cintue dell’art. 625 del Codice penale (usare violenza sulle cose o ci si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento). Il fatto è attenuato quando è di lieve valore. Anche per combattere il furto di armi è applicabile la particolare attenuante introdotta dalla legge con la istituzione dell’art. 625 bis.
In un prossimo articolo parleremo delle innovazioni in materia procedurale che sono abbastanza interessanti.


Frode in emigrazione

È uno dei delitti contro il patrimonio mediante frode. È il delitto che commette chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie, eccitando qualcuno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello in cui voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità come compenso per farlo emigrare.
La pena è aumentata se il delitto è commesso in danno di due o più persone.
È un delitto contro il patrimonio perché mira ad un accrescimento del proprio patrimonio a danno di quello di un’altra persona, e mediante frode perché il profitto è perseguito con mezzi ingannevoli (le mendaci asserzioni o le false notizie).
Soggetto attivo: generico (chiunque).
Soggetto passivo: generico (plurimo nella forma aggravata).
Oggetto giuridico: salvaguardia del patrimonio e protezione della libertà di scelta nella determinazione del proprio destino.
Oggetto materiale: denaro o altra utilità che abbia un valore valutabile.
Tentativo: è difficile che possa realizzarsi perché se l’invito non viene accolto, è punito come ipotesi autonoma dalla legge speciale 24/7/1930.
Procedibilità: d’ufficio tranne nei casi previsti dall’art. 649, applicabile ai delitti senza violenza commessi in danno di taluni familiari, casi in cui è esclusa la punibilità o è richiesta la querela.
Competenza: Tribunale ordinario provinciale.
Provvedimenti: arresto facoltativo. Il fermo non è consentito.
Concorre con questo delitto la previsione di cui al d.lgs 30/12/1989 convertito in legge 28/2/1990 n. 39 (norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolazione dei cittadini extracomunitari e degli apolidi già presenti nel territorio dello Stato).
Da tenere presente che sono apolidi le persone prive di qualsiasi cittadinanza, perduta o per leggi del proprio paese o a seguito di gravi sconvolgimenti. La guerra 1915/1918 che vide la dissoluzione di imperi e di grandi stati, provocò grandi masse di persone che si ritrovarono senza cittadinanza. Furono munite di un passaporto speciale, il passaporto Nansen, ideato dall’esploratore norvegese che operò con la neonata Società delle Nazioni.
Per la sussistenza del delitto di frode in emigrazione è indispensabile che le false notizie siano dirette alla sola parte lesa e non genericamente al “pubblico”, e siano tanto credibili da essere giudicate veritiere ed accolte come tali tanto da indirizzare in un senso piuttosto che in un altro la volontà del soggetto passivo. Così pure non vi è reato senza dazione o promessa di dazione di denaro o altra utilità. È questa la realtà che determina la sussistenza del delitto in esame, a nulla importando che la partenza abbia avuto realmente luogo.
A sua volta il soggetto attivo deve essere certo della falsità delle sue asserzioni, in quanto il dolo di questo delitto consiste nella coscienza e volontà di indurre taluno alla emigrazione mediante notizie che si sanno false. Se il soggetto attivo ha solo finto di voler far emigrare taluno, si realizza il delitto di truffa e non vi è possibilità di considerare i due delitti in concorso fra loro.

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