Come abbiamo fatto cenno nella prima nostra conversazione sul cosiddetto “Pacchetto Sicurezza” (Norme a tutela della sicurezza dei cittadini - Legge 26 marzo 2001 n. 128) oltre a consistenti modifiche ed alla introduzione di altre specie di reati nel Codice penale, la legge riporta anche modificazioni procedurali, argomento della odierna chiacchierata.
Ufficali ed agenti di Polizia giudiziaria, quando debbono eseguire un arresto in flagranza o procedere al fermo di un indiziato di delitto, poiché uno degli elementi da valutare è l’entità della pena prevista per il fatto in esame, debbono fare riferimento all’art. 379 del Codice di procedura penale che, a sua volta, rinvia alla consultazione dell’art. 278 dello stesso Codice. In esso sono indicati i criteri per determinare la pena, ai fini della applicazione di misure cautelari personali.
L’art. 379, nel richiamare l’art. 278, specifica la propria validità per tutte le disposizioni del Titolo VI˚ - arresto in flagranza: obbligatorio art. 380 e facoltativo art. 381, nonché per il fermo di indiziato di delitto previste dall’art. 384.
Abbiamo più volte parlato di flagranza di reato, senza mai entrare nel vivo dell’argomento. Parlando di arresto, provvedimento per il quale la Polizia giudiziaria ha facoltà di adozione del provvedimento, uno dei parametri più importanti è appunto la flagranza di reato. Il nuovo Codice di procedura penale ha già apportato considerevoli e sostanziali modifiche a questo concetto, per cui già la vecchia divisione fra flagranza piena e stato di flagranza (quello che assurdamente taluni autori definivano “quasi flagranza” nonostante che il nostro sia un ordinamento assolutamente “certo” (o è, oppure non lo è) con l’art. 382 elimina ogni possibile ambiguità che poteva derivare dall’art. 237 del Codice del 1930, e parla solo ed unicamente di “stato di flagranza”. Si trova in tale stato (e se vi sono le altre condizioni previste dalla legge si deve o si può procedere all’arresto) colui che è colto proprio mentre sta commettendo il reato o anche di chi, immediatamente dopo la commissione del fatto viene inseguito dalla Polizia giudiziaria, o dalla persona offesa dal reato o da altre persone e viene trovato con addosso cose di pertinenza del fatto commesso. Questa corretta esposizione del legislatore elimina ogni dubbio, anche di carattere temporale, mentre la vecchia norma consentiva di allungare di molto il termine. Il concetto di “sorpresa”, quello di “inseguimento”, il “rinvenimento delle cose o tracce del reato appena commesso”, costituiscono i parametri cui deve fare riferimento la Polizia giudiziaria.
La nuova legge, determinando aumenti di pena consistenti con l’applicazione di circostanze aggravanti, anche comuni, ovviamente modifica anche le condizioni che legittimano l’arresto (il n. 4 dell’art. 61 C. p. che riguarda i delitti contro il patrimonio) unite a quelle del n. 5 del medesimo articolo (“aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persone tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”). La concomitanza di condizioni del n. 4 e del n. 5 determina l’aumento di pena fino ad un terzo, per cui l’arresto diventa in moltissimi casi, obbligatorio. Inoltre è obbligatorio l’arresto, a lume dell’art. 10 della legge 128 per i reati che così vengono ad essere elencati insieme a quelli previsti dal n. 2 dell’art. 380 C. p. p. Essi sono:
- furto con violenza sulle cose a meno che la cosa non sia di tenue valore;
- furto previsto dal nuovo art. 624 bis, anche in questo caso sempre che l’oggetto materiale del reato non sia cosa di tenue valore (si tratta del furto in appartamento).
Per quanto concerne il fermo di cui all’art. 384 C. p. p., ferme restando le norme di carattere generale, il “pericolo di fuga” può essere ritenuto presente allorché vi sia impossibilità ad identificare l’indiziato.
La Polizia giudiziaria continua ad operare come in passato, anche se è già intervenuto il Pm che resta titolare della facoltà di disporre il fermo, ma viene legittimato il dovere di compiere ulteriori indagini per accertare i reati, o compiere accertamenti su elementi emersi successivamente al riferimento dei fatti al Pm, assicurando le fonti di prova (art. 348, comma 3, C. p. p., sostituito ora dall’art. 8 della nuova legge). Il giudice potrà ancora avvalersi della Polizia giudiziaria solo nei procedimenti con detenuti o altri casi di assoluta urgenza, ciò allo scopo di alleggerire il carico di lavoro che già grava sulla Polizia giudiziaria.
Ci avviamo al termine di questa lunga chiacchierata, ma questa legge la merita tutta ed andrebbe approfondita soprattutto dall’operatore della Polizia giudiziaria. E anche nella legge di Pubblica sicurezza ci sono state modifiche: in particolare la 1423 del 27/12/1956 e sue successive modificazioni (è la legge sulle misure contro le persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica). Il questore nell’intimare la prima delle misure, l’Avviso Orale, può intimare alla persona avvisata di non usare apparati ricetrasmittenti, radar o visori notturni (sono noti i casi, soprattutto in materia di contrabbando, in cui i malfattori sfuggivano ai posti di blocco utilizzando appunto tali sofisticati strumenti).
Il provvedimento della sorveglianza speciale può subire modifiche anche in relazione all’obbligo o al divieto di dimora, su richiesta dell’autorità che a suo tempo propose la misura, soprattutto se vi sono state ripetute violazioni degli obblighi imposti con la misura stessa. In attesa della conclusione del procedimento per l’aggravamento della misura il giudice, specie se vi sono state violazioni, può applicare provvisoriamente gli aggravamenti proposti.
Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza pubblica, organo consultivo del prefetto, è composto da determinate autorità previste dalla legge. La 128 prevede ora che, in casi particolari, il prefetto possa convocare rappresentanti della Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Capitaneria di Porto o delle Polizie locali, previa intesa col Presidente della provincia o dei sindaci, a seconda della rispettiva dipendenza. Ed infine vengono inserite norme per il controllo del territorio e per il migliore utilizzo delle Forze di polizia dello Stato o anche locali.
E per la prima volta le autorità di Polizia ricevono disposizioni in materia di portatori di handicap o dalla scarsa mobilità: in caso di necessità, dovendo proporre denunce o presentare istanze, tali persone possono richiedere l’invio di agenti delle Forze di polizia direttamente ai loro alloggi.
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