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luglio / agosto/2001 - Interviste
Pensioni
Il nuovo calcolo
di Giuseppe Chiola

Pubblichiamo, qui di seguito, un esempio di calcolo della pensione di un primo Dirigente della Polizia di Stato (trattamento economico di Dirigente Superiore a norma dell’art. 43, comma 23, della legge 121/81), dispensato dal servizio per fisica-inabilità a decorrere dal 19 febbraio 2001 e con anzianità utile a pensione pari a 36 anni e 6 mesi, eseguito con il criterio delle doppie quote di cui agli articoli 7 e 13 del d.lgs 503/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
Questo nuovo metodo di calcolo determina, per l’interessato, una differenza in meno di sole 48.693 lire mensili nette, rispetto al vecchio sistema. Infatti, se la pensione fosse stata calcolata sulla sola quota “A” sarebbe risultata: (105.361.223 X 73,70%) + (52.941.803 X 15% X 73,70%), diviso 12 meno Irpef = 5.096.083 lire mensili nette. Va precisato che lo stesso funzionario, avendo trascorso gli ultimi 15 mesi in aspettativa per infermità, non ha potuto usufruire della retribuzione accessoria sulla quota “B”, in alternativa alla maggiorazione del 18% di cui alla legge 177/76, altrimenti non avrebbe avuto alcuna decurtazione.
Diverso è il discorso per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano raggiunto un’anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni, per i quali trova applicazione il cosiddetto sistema misto (retributivo fino al 31.12.95 e contributivo dal 1° gennaio 1996 in poi), con conseguente sensibile diminuzione del trattamento pensionistico.
Risulterà penalizzato, in misura più modesta, anche il personale con più di 18 anni di servizio utile al 31 dicembre 1996, ma con meno di 15 al 31 dicembre 1992 (vale solo per i lavoratori del Comparto Sicurezza e per quelli addetti alle cosiddette attività usuranti, per i quali sono previsti aumenti di anzianità figurative). Questo personale, infatti, pur conservando il sistema interamente retributivo, è soggetto al disposto di cui al 1° comma dell’art. 7 del d.lgs 503/92, che stabilisce di considerare l’intero periodo intercorrente dal 1° gennaio 1993 alla data del pensionamento, ai fini della determinazione della retribuzione media pensionabile (quota B).

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