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giugno/2001 - Interviste
Viaggio attraverso i codici
Quando il reo è un minore
di Giuseppe Fragano

Spesso la Polizia giudiziaria si trova ad affrontare i gravi problemi che sono dati da minori sorpresi a commettere reati, o semplicemente trovati in stato di abbandono o di degrado sociale o, come spesso le cronache ci riferiscono, dalla presenza di numerosi minori fra il carico di disperati che con ogni mezzo cercano di approdare in Italia alla ricerca di un “eldorado” come loro deve apparire la nostra società che le televisioni satellitari propagandano in specie nei paesi dell’Est.
Il primo problema che ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria debbono affrontare allorché sorprendono minori, specialmente extracomunitari o nomadi, è quello della loro identificazione nonché della corretta determinazione della loro età, ai fini dei successivi provvedimenti da adottare. Infatti il minore degli anni 14 non è imputabile e non è punibile, quindi nei suoi confronti, anche ricorrendone le circostanze, non si può far luogo a provvedimenti restrittivi della libertà personale.
Anche il minore che ha compiuto 14 anni comporta dei problemi: va ricordato infatti che, nei confronti dei minori, le regole per l’arresto ed il fermo sono molto più restrittive rispetto a coloro che, con la maggiore età, sono divenuti pienamente imputabili e quindi punibili. Oltretutto va ricordato che l’arresto nel caso di minori non è mai obbligatorio. Tuttavia se si dimostra che il minore ha almeno compiuto 14 anni, ci si può rivolgere al magistrato delle Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che potrà impartire opportune istruzioni, anche ai fini dell’accompagnamento del minore in una struttura di prima accoglienza (... levandoci così dall’imbarazzo!).
In ogni caso va evitato, in specie per i nomadi e gli extracomunitari, l’affidamento a “parenti” (spesso risultano fondati i dubbi sul grado di parentela che unisce questi minori a chi ne rivendica la consegna), anche perché sono di solito coloro che inducono il minore a delinquere e ne traggono il maggior profitto.
Un primo aiuto alla Polizia giudiziaria, soprattutto nei casi più dubbi, in specie per l’età, viene dall’art. 403 del Codice Civile (Intervento della pubblica autorità a favore dei minori), che recita “quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua persona”.
Non vi è dubbio che la Polizia giudiziaria faccia parte della pubblica autorità cui fa riferimento la norma e quindi possa e debba applicarla. Sullo stato di abbandono e di degrado morale del minore non vi possono essere ragionevoli dubbi. Per questo motivo, allorché un minore viene sorpreso a commettere reati, verosimilmente spinto da adulti che invece dovrebbero averne cura, custodia e dovere di educazione, e al solo scopo di evitare responsabilità penali dirette, la Polizia giudiziaria provvede a notificare a tale persona adulta, che, in forza del citato articolo 403 del Codice Civile, è da intendersi sospesa la sua potestà (di genitore o di curatore o di tutore) in attesa del provvedimento definitivo che sarà adottato dal Tribunale per i minorenni.
Abbiamo parlato di minore colpevole di reato: ma tale prassi va seguita anche nei casi in cui il minore è vittima di reati, in specie di violenza sessuale (art. 609 bis C.P.) per cui a maggior ragione l’autorità di Polizia deve intervenire immediatamente. E’ ovvio che l’intervento deve essere operato con la prudenza che la delicatezza del caso impone, per evitare danni irreparabili alla psiche particolarmente fragile del minore, ma prestando attenzione anche a non creare “mostri” da dare in pasto alla malsana pubblica curiosità.
Tornando al minore sorpreso a commettere reati (di solito si tratta di furto in appartamento o scippi o borseggi) a prescindere dalla sua personale posizione che sarà presentata alla attenzione della autorità giudiziaria per i minori, si deve procedere contro l’esercente la potestà di genitore (curatore o tutore) ai sensi degli art. 115 C. P. (istigazione a commettere un delitto) e art. 591 C. P. (abbandono di minori) infine per l’art. 379 C. P. (favoreggiamento reale).
Altro ancora è il caso, sempre più frequente, di minori extracomunitari, immigrati clandestinamente nel nostro Paese. Nei loro confronti non si può procedere penalmente perché il nostro ordinamento non prevede il reato di ingresso clandestino (strana dimenticanza per un Paese che ha migliaia di km di confine fra terrestre e marittimo!).
Diverso è il caso di coloro che agevolano tale ingresso, ad esempio i traghettatori o trasportatori con qualsiasi mezzo, di immigrati clandestini. Nei loro confronti scatta la denuncia penale e l’arresto in flagranza per favoreggiamento di ingresso clandestino in Italia.
Nel caso di minori immigrati clandestini (sulla cui indentità e nazionalità non vi siano dubbi) l’autorità di Polizia deve richiedere al giudice tutelare presso il Tribunale ordinario il nulla osta al rimpatrio.
Da ricordare che il giudice tutelare è il magistrato che presso ogni Tribunale ordinario cura gli interessi e le vicende dei minori, rilasciando ad esempio il nulla osta al rilascio del passaporto o adottando misure a tutela del loro patrimonio, e quant’altro possa riguardare un minore.
Ottenuto il nulla osta, il rimpatrio viene effettuato a cura dei servizi sociali internazionali. Contestualmente viene data notizia di questa “attività” all’ambasciata del Paese di origine del minore, mentre deve essere informato immediatamente anche il competente Ufficio di Polizia di frontiera (terrestre, aerea o marittima) che dovrà curare l’esecuzione del provvedimento di rimpatrio.
In ogni momento dell’intervento della Polizia giudiziaria in materia di minori, è indispensabile e preziosa l’attività della Polizia scientifica, che però deve attenersi a norme particolari stante l’età del soggetto da esaminare. Ed in questo campo ci sovviene ancora una volta l’attività di coordinamento e di indirizzo della magistratura per i minori, che frequentemente emette disposizioni in tale materia, specialmente quando si deve provvedere alla identificazione e al fotosegnalamento dei minori e dei loro familiari. Ed infine non va dimenticata l’alta specializzazione e professionalità che ha raggiunto l’Ufficio della Polizia dei minori delle diverse questure dove l’attività di funzionari, ispettori, sovrintendenti ed agenti donne è veramente preziosa.

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