·Nuovo assetto - Il Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza ed il Corpo di Polizia femminile sono disciolti ed al loro posto viene istituita la Polizia di Stato. Cessa pertanto la tradizionale dicotomia fra i ruoli civili e militare dell’Amministrazione dell’Interno che assumono ora la denominazione di ruoli della Polizia di Stato. Viene riconosciuta una parità di ruoli, di funzioni e di trattamento economico e normativo fra personale maschile e femminile.
·Smilitarizzazione - Punto cruciale della Riforma; da questo derivano una serie di effetti di grande importanza come la sindacalizzazione. La Polizia, in sostanza, ritorna civile come era nel 1943, quando evidenti ragioni di ordine pubblico (caduta del Fascismo) consigliarono di dare alla Polizia una struttura gerarchica che la rendesse più controllabile da parte del potere politico. Si trattava di un provvedimento provvisorio che però durò per circa 40 anni.
·Sindacalizzazione - È stato uno dei capitoli più controversi e contrastati della 121/81 che così recita: “Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di Polizia, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori”. Viene escluso pertanto il collegamento organizzativo con gli altri sindacati. I poliziotti non possono esercitare il diritto di sciopero.
·Diritti politici - Gli appartenenti alle Forze di polizia hanno comunque il diritto di presentarsi come candidati alle elezioni politiche ed amministrative. In tal caso sono posti in aspettativa speciale dal momento della accettazione della candidatura per tutto il periodo della campagna elettorale e possono svolgere propaganda elettorale solo in abito civile ed al di fuori dell’ambito dei rispettivi uffici.
·Dipartimento - Punto di forza della nuova organizzazione centrale della Polizia di Stato è il Dipartimento della Ps che si articola in undici Direzioni e due Uffici. Esso ha il compito di attuare la politica dell’ordine pubblico, coordinare sul piano tecnico operativo le Forze di polizia, amministrare e dirigere la Polizia di Stato, dirigere e gestire i supporti tecnici, anche per le esigenze generali del ministero dell’Interno. Al Dipartimento è preposto il capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza.
·Coordinamento - A livello centrale il coordinamento fra le Forze di polizia è assicurato (meglio: dovrebbe esserlo) dal Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, presieduto da un Sottosegretario, con funzioni di vicepresidente, dal Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza, dal Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, dal Comandante generale della Guardia di Finanza ed eventualmente anche da Direttori generali del ministero dell’Interno e da rappresentanti di rilievo di altre istituzioni dello Stato.
·Scuole - Gli istituti di istruzione per la futura Polizia di Stato si articolani in cinque settori: Scuole per agenti di Polizia, Istituti per sovrintendenti di Polizia, Istituto di perfezionamento per ispettori di Polizia, Istituto superiore di Polizia (si tratta, in pratica, di una università dalla quale si esce commissari di Polizia), i centri e le scuole di specializzazione, addestramento e aggiornamento. Il programma di studi delle scuole e degli istituti prevede come materie di insegnamento la Costituzione, i diritti-doveri dei cittadini, le materie giuridiche e professionali (Codici penale e di procedura penale, Codice e procedura civile, tecniche di indagine, studi sulla criminalità, studi comparativi con le altre nazioni) ed infine le cosiddette “esercitazioni pratiche” di lotta alla criminalità che, a differenza di quanto avveniva nel passato, assumono un peso predominante nei corsi di istruzione e formazione.
· Donne - Le donne (fino al 1981 mortificate nel confuso calderone che era il corpo di Polizia femminile) entrano con pari diritti e funzioni nella Polizia di Stato, con la possibilità di accesso a tutti i ruoli e di percorrimento di carriera fino ai più alti livelli. Resta escluso, per loro, l’impiego nei reparti Celere addetti al servizio di ordine pubblico.
·Orario di lavoro - Lart. 63 della legge 121/81 ha sancito un principio di grandissima importanza per i dipentendi di Polizia che fino al 1981 dovevano assoggettarsi, per quanto atteneva all’orario di lavoro, ad un carico di ore praticamente senza limite e senza la previsione di compensi per lo “straordinario”. Con la Riforma, l’orario di servizio per i dipendenti della Polizia di Stato è fissato in quaranta ore settimanali, ripartite in turni giornalieri secondo le esigenze di servizio. Ovviamente per un servizio come quello di Polizia non si può prevedere la rigidità dell’orario giornaliero di lavoro ma la legge prevede che le ore eccedenti l’orario giornaliero siano retribuite come straordinario, senza alcuna limitazione.
·Impiego del personale - Nessuno, a nessun livello, per effetto dell’art. 67 della legge di Riforma, può servirsi di poliziotti per uso “personale”. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, infatti, non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio d’istituto. Per effetto dell’art. 78 della legge 121/81, il pubblico ufficiale (salvo che il fatto costituisca più grave reato) il quale utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative dei dipendenti della Polizia di Stato, in contrasto con i compiti di istituto al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione fino a due anni. Lo sciacquinaggio dunque, veniva abolito.
|