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Novembre-Dicembre/2015 - Mondo Poliziotto
Sindacato
Ispettori di Polizia traditi
di Antonio Ciaramella Seg. Gen. - Piemonte

Con l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato», è stato istituito il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato; il nuovo ruolo direttivo sarebbe stato alimentato con 5 concorsi interni annuali, a partire dal 2001 e fino al 2005, per un totale di 1.300 posti riservati agli Ispettori della Polizia di Stato con almeno dieci anni di servizio, attraverso l'espletamento di concorsi per titoli ed esami secondo le previsioni di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto legislativo.
Il legislatore, più illuminato dei burocrati ai vertici del Dipartimento centrale della Ps, cercava finalmente di ripristinare uno dei pilastri fondamentali della Riforma di Polizia 121/81, quale il ruolo degli Ispettori. Figura originale e rivoluzionaria inventata dai nostri “carbonari” che volitivamente introducevano un innovativo ruolo “prioritariamente” investigativo e eccezionalmente collocato tra il livello degli ex sottoufficiali e direttivi, abbandonando la tripartizione dei ruoli marziali e promuovendo una moderna quadripartizione delle funzioni.
Insomma, il legislatore attento alle istanze della base, cercava di porre rimedio alla penosa ed iniqua sentenza n. 277, emessa il 12 giugno 1991 dalla Corte costituzionale e il conseguente d.lgs 12 maggio 1995, n. 197 che di fatto aveva scardinato l’essenza e lo spirito riformatore del ruolo degli ispettori riducendolo al mero ruolo di sottoufficiali.
L’art. 25 del d.lgs 334/2000, il legislatore imponeva il Capo della Polizia di emettere un proprio Decreto al fine di eliminare la sperequazione di trattamento anche nei confronti delle altre Forze di polizia, indicando come soluzione l’eliminazione del concorso esterno per 100 Commissari all’anno e dell’Accademia di Polizia, riqualificando così i compiti del grado apicale dell’Ispettore, ovvero il Sostituto Commissario in maniera più consona alla loro dignità professionale; ad oggi le suddette disposizioni di legge sono rimaste inattuate e bellamente ignorate e giustamente qualche sindacato di Polizia ha chiesto di conoscere i responsabili di tale scempio.
Il Dipartimento della Ps - ministero dell'Interno non ha mai bandito dal 2000 ad oggi, nessun concorso per la copertura della dotazione organica del ruolo direttivo speciale, opportunità che invece veniva attuata pedissequamente dalle altre Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri, Guardia di Finanza) e dalla Polizia Penitenziaria.
Ciò con grave danno sia di carriera sia economico per gli Ispettori nei ruoli apicali della Polizia di Stato (Sostituti Commissari), già tali ben prima del riordino delle carriere così come previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197 (Ispettori della Polizia di Stato già collocati – nella tabella allegata alla legge n. 121 del 1981 – in posizione gerarchica, funzionale ed economica sovraordinata ai Sottufficiali e ai sovrintendenti delle diverse Forze di polizia).
Ad aggravare la situazione di disparità con i Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, sopraggiungeva l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale, da ultimo, è stato stabilito che fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze, di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni.
Il legislatore all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000, indicava la soluzione della disparità di trattamento, in quanto aveva previsto, in via transitoria, che «alle esigenze di carattere funzionale» si dovesse provvedere, in particolare, «mediante l'affidamento, agli Ispettori superiori-sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza «Sostituti Commissari», delle funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni», ossia «le funzioni di vice dirigente di Uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri funzionari del ruolo dei Commissari o del ruolo direttivo speciale»; ai sensi del citato articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 335 del 1982, «gli uffici nell'ambito dei quali possono essere affidate funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza», sono individuati «con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza».
In buona sostanza, il legislatore del 2005, pur sospendendo l'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 334 del 2000, aveva però previsto una disciplina transitoria che l'Amministrazione era tenuta ad ottemperare, nell'attesa dell'emanazione delle nuove norme di riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate; le predette disposizioni, anche in questo caso, non hanno mai avuto attuazione, con la conseguenza che in molti uffici o unità organiche in cui, oltre al funzionario preposto, non vi sono altri funzionari del ruolo dei commissari, per quanto normativamente previsti, gli appartenenti al ruolo degli Ispettori sono costretti a svolgere - di fatto e in maniera non occasionale o temporanea come previsto dalla legge - non soltanto le funzioni proprie del ruolo direttivo, ma, nei casi di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio, anche quelle di vice-dirigente o addirittura di dirigente. Ciò senza che l'ufficio sia stato previamente individuato - in considerazione dell'importanza delle funzioni predette - «con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della Pubblica sicurezza».

Il Partito della Polizia
e la giurisprudenza
I massimi vertici del Dipartimento della Ps hanno confermato la fama di aver creato il “Partito della Polizia” anche in questa circostanza con giustificazioni prive di logica e ragionevolezza hanno invece salvaguardato antiquate prerogative e guarentigie della classe superiore, ormai superate già da tempo persino dalle ormai moderne Forze armate, che invece hanno particolare attenzione all’esperienza e competenza acquisita anche nei ranghi inferiori, premiandoli con una giusta e adeguata progressione di carriera nei ruoli superiori.
Contraddistinguendosi per la ormai consolidata autorefenzialità, da oltre dieci anni, il ministero dell'Interno non sta provvedendo, «alle esigenze di carattere funzionale» conseguenti alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 334 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, di fatto in maniera non conforme alla legge, ignorando bellamente la legge; a fronte di tale prolungata inerzia, in data 3 ottobre 2014, il «Comitato per la tutela degli Ispettori della Polizia di Stato» (Co.T.I.Pol.), ha formalmente richiesto al ministero dell'Interno di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge 266 del 2005; in mancanza di un'adeguata risposta da parte dell'Amministrazione, il Co.T.I.Pol. ha adito il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso con sentenza 8328/2015, ordinando al ministero dell'Interno di provvedere entro 90 giorni, con decreto del Capo della Polizia, alla formale individuazione degli uffici nell'ambito dei quali le funzioni di cui all'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 possono essere affidate, così come previsto dall'articolo 1, comma 261, della legge 266 del 2005; a seguito dell'impugnazione del Ministero, di recente si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 5251/2015, il quale, in accoglimento dell'appello, ha osservato che nella fattispecie «non si ravvisa l'obbligo dell'Amministrazione, nella specie il ministero dell'Interno, di provvedere nei confronti del privato in quanto nel caso in esame l'Amministrazione anzidetta se pure vincolata nell’«an» ad assumere l'invocato provvedimento non lo è nel «quando». Di conseguenza, essendo la materia riservata al potere discrezionale dell'Amministrazione, nessun vincolo almeno nel «quando», sussisterebbe in capo al ministero dell'Interno di emissione dell'invocato provvedimento»; invero, il Consiglio di Stato ha precisato che, «logicamente, ciò non vuol dire che l'Amministrazione dell'Interno possa «sine die» rimanere inerte ed esimersi dal disciplinare gli adempimenti stabiliti dalla legge».
Ciononostante il governo, nella recente risposta affidata al viceministro dell'interno Filippo Bubbico, a numerose interrogazioni parlamentari sopraggiunte ed invocate dai cittadini, ha sposato in pieno e inconsapevolmente la tesi del “Partito della Polizia”, dichiarando che il giudice amministrativo ha effettivamente accolto la richiesta di parte dichiarante sussistente l'obbligo per l'Amministrazione della Pubblica sicurezza di provvedere nel termine di 90 giorni. All'esito del gravame, il Consiglio di Stato, con sentenza dello scorso mese di ottobre, ha precisato che la facoltà di attribuzione delle funzioni e, conseguentemente, di emissione del decreto di individuazione delle sedi in cui possano essere affidate le funzioni medesime non è legata al rispetto di specifici termini temporali, attenendo all'ambito dei profili organizzativi e di gestione dell'apparato amministrativo rientranti a pieno titolo nel campo delle scelte discrezionali della Pubblica amministrazione.
Ancora una volta il legislatore si affida incautamente al potere discrezionale dell'Amministrazione, la quale per giustificare un rinvio di ben 16 anni, ostenta quale ultima ancora di salvezza la novità rappresentata dalla legge n. 124 del 2015 che, tra le altre deleghe conferite al governo in tema di pubblico impiego, la quale prevede quella relativa al riordino delle carriere del personale delle Forze di polizia, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo dei rispettivi Corpi.
È evidente a questo punto che se le problematiche di natura ordinamentale e gestionale connesse alla mancata istituzione dolosa del ruolo direttivo speciale non vengono sanate prima del coordinamento con l'attuazione della predetta delega, il ruolo mancato creerà gravissime disfunzioni e discriminazioni con i ruoli invece attuati dalle altre Forze dell’ordine, anche a composizione interforze.

Una ingiustizia che grida vendetta
Il personale interessato rappresenta la quasi totalità dei comandanti degli uffici delle Specialità della Polizia di Stato, ossia della Polizia Stradale, Ferroviaria e Postale, e dei responsabili delle sezioni della Direzione Investigativa Antimafia, della Squadra Mobile, della Polizia Scientifica, della Digos e dei Commissariati, che da oltre 20 anni stanno subendo intollerabili disparità di trattamento, sia sul piano economico sia professionale, rispetto agli omologhi delle altre Forze di polizia, i quali tutti già loro inferiori gerarchici e funzionali prima del 1995, e tali disparità sono state generate ed alimentate esclusivamente dall'incuria e supponenza dell’Aministrazione dell'Interno - Dipartimento della Ps.
Il ministero dell'Interno – Dipartimento della Ps ha ritenuto di dare attuazione, in questi ultimi anni, soltanto al disposto di cui alla lettera b) al comma 261, dell'articolo 1, della legge n. 266 del 2005 e non anche al disposto di cui alla lettera a), quantunque dall'attuazione di quest'ultima non sarebbero derivati maggiori oneri per lo Stato, a differenza della prima.
A fronte dell'obbligo di legge e alla luce della citata pronuncia del Consiglio di Stato, il Ministro appare palese porre fine allo stato di inerzia e dare finalmente attuazione all'articolo 1, comma 261, lettera a), della legge n. 266 del 2005 previa attuazione dell'articolo 31-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, bandendo un concorso unico per titoli, con inquadramento anche in sovrannumero alle 1.300 unità previste, per coloro già in possesso dei requisiti ex articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000.
Non può essere procrastinato tale urgente provvedimento soprattutto in vista delle ormai imminenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, come stabilito dalla legge-delega n. 124 del 7 agosto 2015, solo in questo modo il governo potrà finalmente obbligare il ministero dell’Interno ad assumere iniziative atte a sanare le sperequazioni e far sì che tutti gli apicali del ruolo Ispettori della Polizia di Stato (Sostituti Commissari) già in possesso dei requisiti ex articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000 (in quanto già Ispettori prima del riordino del 1995 di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197) siano inquadrati ope legis in posizione identica - riallineata - agli omologhi delle altre Forze di polizia militari (Carabinieri e Guardia di Finanza) e della Polizia Penitenziaria.
In conclusione si confida che questo appello, in quanto la procedura di approvazione del decretolegislativo di riordino delle carriere del personale dei Corpi di Polizia prevede l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, possa fornire il prezioso contributo di analisi e di proposta ma soprattutto porre rimedio a una grave ingiustizia.
Norberto Bobbio nell’individuare la differenza sostanziale tra sinistra e destra ripeteva che la prima per dirsi tale deve, almeno, indignarsi di fronte all’ingiustizia.

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