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Giugno-Luglio/2019 - Articoli e Inchieste
Azione penale
Sindacati militari e tutela del segreto investigativo
di Cleto Iafrate - Direttore “Laboratorio delle idee” - Ficiesse

Dalla legna alla consegna,
41 secoli di espedienti
per controllare l’azione penale

Se il potere emergesse nella sua nuda realtà, difficilmente sarebbe tollerato dal popolo. Da sempre quindi la manipolazione e il controllo dell’azione penale è attività che appassiona chi detiene il potere, in quanto strettamente connessa all’immagine e al consenso.
Non c’è stato periodo storico nel quale tale attività non sia stata praticata, con diversi espedienti, alcuni rozzi ed altri più sofisticati.
E’ indubbio che i regimi totalitari ne garantiscano le migliori condizioni d’esercizio. Ad ogni modo, anche le giovani democrazie si “difendono” bene, nonostante le difficoltà dovute alla presenza dei contrappesi previsti dalle loro Costituzioni.
In questa sede analizzeremo tre rimedi esperiti nel corso della storia: il più antico a memoria d’uomo e gli ultimi due, di cui uno fallito e l’altro al momento ancora in atto.
La legna, come elemento
di condizionamento del verdetto

Il progenitore del nostro codice di procedura penale è il Tractatus de maleficiis, scritto nel 1286 da Alberto Gandino da Crema, nel quale uno spazio importante era occupato dall’ordalia. Si tratta di un’antichissima pratica utilizzata per dirimere le vertenze giuridiche che creavano imbarazzo al potere e che, pertanto, non potevano, o non si volevano, regolare con mezzi umani.
Di “ordalia del dio fiume” si parla addirittura nel Codice sumero di Ur-Nammu (2112 - 2095 a.C.). Ordalia significa "giudizio di dio" ed è una procedura basata sulla premessa che dio aiuta l'innocente. L’accusato veniva sottoposto ad una prova il cui esito, apparentemente incerto, era ritenuto come diretta conseguenza dell’intervento di dio e determinava la sua innocenza o colpevolezza. In Europa una delle più utilizzate era "l’ordalia del fuoco". L’accusato doveva fare un certo numero di passi (solitamente nove) tenendo tra le mani una barra di ferro rovente. L'innocenza era dimostrata dall’assenza di ustioni ovvero dalla trascurabilità delle stesse. Il fuoco per arroventare il metallo, determinante per l’esito della prova, però, era preparato sotto il controllo e la supervisione del clero locale che era a stretto contatto con i potenti di Corte. Tante sono state le donne accusate d’infedeltà coniugale o di stregoneria sottoposte alla pratica dell’ordalia. E’ assai probabile che l'ordalia venisse in qualche modo “aggiustata”, agendo sulla quantità di legna, in modo che il verdetto fosse in linea con i desiderata del potente di turno.
Pure essendo il processo formalmente regolamentato in tutte le sue fasi, nella sostanza la discrezionalità esercitata nel dosare la legna permetteva di alterare il verdetto. Appare evidente che l’ordalia, più che giudizio di dio, fosse un imbroglio ideato dagli uomini allo scopo di manipolare l’azione penale. Ciò è tanto più vero se solo si considera che i sacerdoti e i potenti di Corte non si sottoponevano ai rischi dell'ordalia del fuoco, per loro era prevista “l'ordalia del boccone maledetto”. Il principio, formalmente, è lo stesso – ovverosia, dio aiuta l’innocente - nella sostanza, però, la prova è molto differente. Un pezzo di pane, chiamato appunto "boccone maledetto", era posto sull'altare della chiesa. Si portava l’accusato di fronte all’altare e gli si offriva il “boccone maledetto”; e in caso di colpevolezza il boccone gli si sarebbe dovuto bloccare in gola fino a farlo soffocare.
Siamo evidentemente lontani anni luce dalla struttura processuale odierna che richiede tre protagonisti: accusa, difesa e organo giudicante.

... [continua]

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