“La serietà e la bontà dell’operato
di un esponente politico
si misurano dalla qualità
dei suoi concreti interventi
non dalla sequenza con la quale
indossa divise da esibire
all’opinione pubblica”
Non passa giorno senza che l’attuale titolare del Viminale sfoggi, anche in circostanze non proprio istituzionali, divise e casacche dei vari Corpi delle Forze dell’ordine: dalla Polizia ai Vigili del Fuoco, passando per i Barracelli sardi. Potrebbe sembrare una questione di poco conto ma soltanto un’analisi superficiale di tale condotta potrebbe derubricarne l’importanza a mero fenomeno mediatico. È sufficiente indossare la loro stessa divisa, per “esprimere attenzione” verso gli agenti, così come sostenuto anche dal Capo della Polizia, Prefetto Gabrielli? I maggiori sindacati di polizia sembrano pensarla diversamente.
Polizia e Democrazia ha chiesto l’opinione del giurista Francesco Moroni, avvocato del Foro di Spoleto e autore di numerosi saggi e libri sulle figure più significative della storia d’Italia (tra i quali ricordiamo la recente curatela della riedizione del volume di Alessandro Galante Garrone, “Calamandrei. Biografia morale e intellettuale di un grande protagonista della nostra storia”, pubblicato dal piccolo editore romano Effepi Libri nel 2018).
Avv. Moroni, l’art. 498 del Codice penale punisce chiunque porti in pubblico divisa o segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato. Qual è il bene giuridico protetto dalla disposizione? Che tipologia di sanzione è prevista?
L’art. 498 del Codice penale sembra apparentemente molto chiaro nella parte in cui punisce con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 154 € a un massimo di 929 € “chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario”. Parliamo, ovviamente, delle divise vere e proprie, con gradi e mostreggiature, non di semplici magliette o cappelli con riferimenti generici ai Corpi dello Stato.
La norma in questione tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno dalle false apparenze. ... [continua]
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