La retribuzione deve essere corrisposta contestualmente alla busta paga al fine di consentire al lavoratore la verifica immediata della rispondenza tra quanto riportato sul prospetto e la somma effettivamente percepita e rilasciata al datore di lavoro eventuale quietanza.
Poiché non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita rispetto all'importo risultante dal prospetto paga è sempre possibile l'accertamento della insussistenza del carattere di quietanza della sottoscrizione eventualmente apposta dal lavoratore sulla busta paga. Anche la sottoscrizione apposta dal dipendente sulla busta paga accanto alla dicitura “per ricevuta” non costituisce di per sé quietanza di pagamento, ma deve essere interpretata dal giudice alla luce dei criteri posti dagli arrt.1362 segg. cod. civ.
Più in generale, si ritiene che la quietanza liberatoria rilasciata dal lavoratore al proprio datore di lavoro non possa integrare una rinuncia a tutti gli eventuali diritti connessi al rapporto, e alle azioni esercitabili in dipendenza di essi, in mancanza del presupposto che il lavoratore abbia avuto l'esatta rappresentazione dei diritti che intendeva dismettere in favore del proprio datore di lavoro, ma possa avere solo il valore di dichiarazione di scienza, ovvero di mera manifestazione del convincimento soggettivo del lavoratore stesso di essere stato soddisfatto in tutti i suoi diritti, e come tale, è del tutto inidonea a precludere l'azione giudiziaria volta a far valere diritti che non risultino soddisfatti effettivamente.
Neppure le quietanze saldo o liberatorie che il lavoratore sottoscriva a seguito della risoluzione del rapporto, accettando senza riserve la liquidazione e le altre somme dovutegli, implicano di per sé l'accettazione del recesso datoriale e la rinuncia ad impugnarlo; tuttavia, i predetti comportamenti possono assumere tale significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti e obiettivamente concludenti, che dimostrino l'intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice di merito.
Le risultanze dei libri contabili obbligatori dell'azienda, in quanto atti precostituiti dall'imprenditore, costituiscono prova contro il datore di lavoro che li ha formati e solo in quanto siano prova di fatti dai quali non discenda esclusione o limitazione dell'obbligazione che grava su di lui.
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