home | noi | pubblicita | abbonamenti | rubriche | mailing list | archivio | link utili | lavora con noi | contatti

Giovedí, 22/10/2020 - 13:36

 
Menu
home
noi
video
pubblicita
abbonamenti
rubriche
mailing list
archivio
link utili
lavora con noi
contatti
Accesso Utente
Login Password
LOGIN>>

REGISTRATI!

Visualizza tutti i commenti   Scrivi il tuo commento   Invia articolo ad un amico   Stampa questo articolo
<<precedente indice successivo>>
Giugno - Agosto/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Addizionale per i compensi nel settore finanziario
di Giancarlo Laino

Sull’ammontare dei compensi, erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore, è applicata un’addizionale Irpef pari al 10 per cento.
In mancanza di una definizione legale, si ritiene che il “settore finanziario” vada individuato nelle banche e negli altri enti finanziari, nonché negli enti e nelle altre società la cui attività consista in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni.
Sono quindi comprese nell’ambito applicativo della norma le banche nonché le società di gestione, le società di intermediazione mobiliare, gli intermediari finanziari, gli istituti che svolgono attività di emissione di moneta elettronica, le società esercenti le attività finanziarie, le holding che assumono e/o gestiscono partecipazioni in società finanziarie, creditizie o industriali.
L’addizionale trova applicazione nei confronti dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei collaboratori che operano nel settore. Il riferimento ad una specifica categoria di lavoratori subordinati comporta che il requisito di appartenenza alla categoria, il cui ruolo in linea generale è caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, non essendo oggetto di specifica previsione normativa, è demandato al contratto di lavoro.
La disposizione è rivolta, anche, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, sul presupposto che anche a tali figure possa essere attribuito un elevato grado di autonomia e potere decisionale, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto che menziona tra i destinatari della norma gli amministratori di società.
Nell’ipotesi in cui un medesimo soggetto rivesta la qualifica di dirigente e sia titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di amministratore presso la medesima società operante nel settore finanziario, la norma troverà applicazione distinta per ciascun dei due rapporti.


<<precedente indice successivo>>
 
<< indietro

Ricerca articoli
search..>>
VAI>>
 
COLLABORATORI
 
 
SIULP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
SILP
 
 
Cittadino Lex
 
Scrivi il tuo libro: Noi ti pubblichiamo!
 
 
 
 
 

 

 

 

Sito ottimizzato per browser Internet Explorer 4.0 o superiore

chi siamo | contatti | copyright | credits | privacy policy

PoliziaeDemocrazia.it é una pubblicazione di DDE Editrice P.IVA 01989701006 - dati societari