Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti non concorrono a formare il reddito, anche se affidare a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.
Dette prestazioni di trasporto non sono imponibili se riguardano lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa. Il servizio deve essere rivolto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie di dipendenti, mentre non rileva la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro ovvero sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore. Resta fermo che eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l’eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto mancando il requisito dell’affidamento ad un terzo del servizio da parte del datore di lavoro. È altresì da assoggettare a tassazione, con i criteri relativi alla cessione di beni e servizi ai dipendenti, la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti stessi ed ai relativi familiari, da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto.
Nello stesso ambito va ricondotta la convenzione stipulata da un’impresa con l’azienda di trasporto pubblico locale per offrire alla generalità dei propri dipendenti un “ticket trasporto” che legittima l’interessato all’acquisto dell’abbonamento ordinario alla rete del trasporto pubblico locale mediante il pagamento di un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo dell’abbonamento ed il valore facciale del ticket in questione.
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