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Settembre-Ottobre/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il mondo del lavoro
Concetto e attribuzione di mansioni inferiori
di Giancarlo Laino

L’intervento del decreto legislativo in materia di mansioni inferiori è uno degli aspetti che maggiormente qualificano l’intera riforma del lavoro.
L’individuazione di quali siano le mansioni inferiori si ricava dal concetto di equivalenza, in quanto sono inferiori, e dunque comportano demansionamento, le mansioni che non risultano equivalenti. La modifica del concetto di mansione equivalente si riserba anche sulla stessa individuazione di mansioni inferiori, in quanto prima si poteva avere demansionamento anche in presenza di assegnazione del lavoratore a mansioni proprie dello stesso livello retributivo, qualora tali mansioni dal punto di vista del contenuto professionale non risultasse equivalenti a quelle svolte dal prestatore: ha affermato la Suprema Corte che in tema di esercizio dello ius variandi , il giudice di merito deve accertare se le nuove mansioni siano aderenti alla competenza professionale specifica acquisita dal dipendente e ne garantiscano lo svolgimento e l’accrescimento del bagaglio di conoscenze ed esperienze, senza che assuma rilievo l’equivalenza formale fra le vecchie e le mansioni inferiori che determinano un demansionamento, potranno essere solo quelle che siano tali sulla base delle classificazioni formali operate dai contratti collettivi, in quanto se è legittima l’assegnazione del lavoratore anche a mansioni che siano solo formalmente equivalenti, tale assegnazione non può integrare un demansionamento anche in caso di assenza di effettivo mantenimento del corrispondente contenuto professionale
Il riferimento alla modifica dell’inquadramento è chiaramente fatto all’attribuzione di mansioni inferiori, si deve osservare che la norma più che imporre la previsione di limiti, introduce la possibilità di modificare l’inquadramento del lavoratore in peius.
Il decreto ha capovolto uno dei capisaldi del diritto del lavoro, passando da una situazione di divieto di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori ad una sostanziale liberalizzazione della possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni di livello inferiore rispetto a quelle corrispondenti all’inquadramento ricoperto.
Così è stato sostenuto che quando il datore di lavoro procede a licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in particolare per soppressione del reparto cui sono addetti i lavoratori licenziati, la verifica della possibilità di repechage va fatta con riferimento a mansioni equivalenti.

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