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Settembre-Ottobre/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il mondo del lavoro
Organizzazione internazionale sul lavoro
di Giancarlo Laino

L’abbandono del principio del monopolio del collocamento e la conseguente apertura agli operatori privati è scaturita dall’azione congiunta di diversi fattori. Un contributo rilevante è venuto dall’Organizzazione Internazionale di Lavoro (OIL), l’Agenzia specializzata ONU che definisce gli standard internazionali minimi dei diritti di base di lavoro. Fino agli anni novanta tale organismo aveva portato avanti un approccio molto rigido nei confronti dei mediatori privati di manodopera, che era stato formalizzato nella Convenzione del 1948, che svincolava gli Stati membri a costituire servizi pubblici gratuiti per i lavoratori, e nella Convenzione del 1949, che esprimeva una retta preferenza per un sistema collocamento esclusivamente pubblico, caldeggiando il divieto all’esercizio della mediazione privata a fini di lucro o comunque l’adozione di misure fortemente restrittive della stessa.
A seguito dell’approvazione della Convenzione n.181/1997, alle agenzie per l’impiego private, ai fini di un buon funzionamento del mercato del lavoro, si riconosce la possibilità di operare come Agenzie d’impiego private a tutte le persone fisiche e morali, purché indipendenti dalle autorità pubbliche, che forniscono servizi volti ad abbinare le offerte e le domande d’impiego o relativi alla ricerca di lavoro, o servizi consistenti nell’assumere lavoratori allo scopo di metterli a disposizione di una terza persona fisica o morale che stabilisce i loro compiti e ne sorveglia l’esecuzione.
La convenzione non suggerisce di procedere ad una liberalizzazione indiscriminata, prevede, invece, che ciascuno Stato membro deve predisporre una normativa che preveda la concessione di licenze o abilitazioni per l’esercizio delle attività da parte degli operatori privati. Inoltre, la convenzione auspica lo sviluppo di forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati, da realizzarsi mediante la stipula di convenzioni tra servizi pubblici per l’impiego e Agenzie private relative all’esecuzione di alcune attività.
Approvata insieme alla convenzione, la raccomandazione 188/1997 che individua alcune regole di base che devono disciplinare l’attività delle Agenzie private. I lavoratori assunti devono avere un contratto di lavoro scritto che specifica le condizioni d’impiego ed essere informati delle loro condizioni d’impiego prima dell’assunzione iniziale dell’incarico.

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