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Novembre-Dicembre/2015 - SOLO ON LINE SU POLIZIA E DEMOCRAZIA
Il mondo del lavoro
Una nuova riforma per la somministrazione di lavoro
di Giancarlo Laino

L’istituto della somministrazione di lavoro tramite Agenzia, nonostante una sua certa stabilità strutturale e, si potrebbe dire, quasi ontologica, ha conosciuto nel corso della sua pur breve vita una serie ininterrotta di modifiche. È complesso e forse anche inutile ripercorrere qui le tappe della sua evoluzione legislativa. Basti rammentare che dopo l’introduzione dell’istituto del lavoro temporaneo nel nostro ordinamento giuridico, con la Legge n. 196/1997, ben presto è sopravvenuto il D. Lgs. n. 276/2003, che ne ha ridisegnato profondamente l’assetto, soprattutto con riferimento al tema della cd. causalità
del ricorso, da parte dell’impresa utilizzatrice, alle prestazioni di lavoro interposte ad opera dell’Agenzia. Successivamente, quasi ogni singola riforma del lavoro è intervenuta sull’istituto.
La buona prova dell’esperienza applicativa dell’istituto e un certo favor sindacale nei suoi confronti, a fronte delle critiche posizioni espresse verso pressoché ogni altro strumento di flessibilità, hanno spinto il legislatore, nel corso degli ultimi anni, a prevedere ipotesi di ricorso acausale alla somministrazione. Ciò è accaduto prima timidamente, con l’intervento del D. Lgs. 2 marzo 2012, n. 24, in funzione della ricorrenza di requisiti soggettivi di svantaggio in capo ai lavoratori , poi in modo più incisivo, con l’ipotesi generale stabilita dalla riforma Fornero.
Rinviando alla dottrina che commentò tali interventi normativi per una ricostruzione dei loro effetti e del loro significato, qui preme sottolineare come l’opzione, prima esclusa e poi solo eventuale e residuale, di non indicare il motivo di ricorso per i contratti a tempo determinato, sia stipulati direttamente dall’impresa che stipulati dall’Agenzia per il lavoro ai successivi fini dell’invio in missione presso un utilizzatore è ora, con l’entrata in vigore del cd. primo Jobs Act, divenuta la regola, con ciò affrancando definitivamente i due istituti giuridici e, per quanto qui interessa, in particolare la somministrazione di lavoro, dal loro carattere congiunturale ed emergenziale e facendoli finalmente assurgere a ordinari strumenti della organizzazione del lavoro.

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