Con l'entrata in vigore del nuovo decreto legislativo “Job Act” , le collaborazioni coordinate e continuative che fino ad oggi si distinguevano in co.co.co. e co.co.pro., secondo il combinato diposto degli artt. 47 e 49, non sarà più possibile stipulare contratti a progetto ma solo contratti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. Civ. . Le norme sui contratti a progetto, ai sensi del menzionato art. 49, continueranno ad essere applicate ai soli contratti di collaborazione già stipulati prima dell'entrata in vigore della riforma. Per le nuove stipule non sarà necessario alcun progetto e il contratto, quindi, potrà essere regolato anche a tempo indeterminato.
La riforma, tuttavia, introduce una rilevantissima novità in ordine alla disciplina applicabile in quanto, con una norma che sicuramente farà discutere a lungo i giuristi del lavoro, sancisce, d'un colpo, l'applicabilità a una parte di tali contratti di lavoro “parasubordinato” l'intero corpus normativo del diritto del lavoro posto a tutela del lavoratore subordinato.
In pratica, viene così a perdere importanza la ricostruzione di quella che fin'ora veniva considerata come la “fattispecie tipica” del diritto del lavoro, ossia il contratto di lavoro subordinato, sulla cui definizione la dottrina e la giurisprudenza giuslavoristiche, negli ultimi cento anni, hanno speso le loro migliori energie. Si è sempre sottolineato l'importanza fondamentale della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo (o associato) poiché quello era il confine su cui erano destinate a combattersi tutte le battaglie giudiziarie ingaggiate per decidere se a un determinato prestatore di lavoro spettasse la tutela “forte” via via introdotta dalla legge e dalla contrattazione collettiva sul piano retributivo, normativo e previdenziale in favore dei lavoratori dipendenti. Fino a un recente passato, l'esito di tali battaglie determinava l'applicazione o l'esclusione totale di quella tutela. Più recentemente, ai rapporti di collaborazione autonoma caratterizzati dai requisiti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., era stata assicurata una tutela crescente di carattere soprattutto previdenziale e amministrativo, di livello comunque nettamente inferiore a quella assicurata dei lavoratori dipendenti. Ora, sotto questo profilo, cambia tutto o quasi, in quanto quella linea di confine viene spostata molto al di là della fattispecie del lavoro subordinato la cui individuazione, quindi, è destinata perdere molta della sua importanza. Il nuovo confine passa, invece, all'interno dell'art. 47 del nuovo decreto che introduce una distinzione destinata ad acquisire enorme rilevanza: quella fra co. co. co. dotati dei requisiti individuati, ai quali “si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato” e co. co. co. privi, invece, di tali requisiti.
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