Altri rapporti di collaborazione comunque esclusi dall'applicazione delle norme sul lavoro subordinato sono previsti dal secondo comma dell'art. 47 che richiama alcune delle eccezioni già previste dalla normativa sui contratti a progetto (iscritti agli albi professionali, amministratori di società, società sportive dilettantistiche) ma aggiunge la possibilità di individuarne altre da parte della contrattazione collettiva anche aziendale.
La norma non menziona né gli agenti e rappresentati di commercio né gli addetti ai call-center né i percettori di pensione di vecchiaia, con la conseguenza che anche per costoro, salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva, in presenza di mansioni ripetitive o di ingerenza del committente nell'organizzazione del loro lavoro, si applicheranno le norme del lavoro dipendente senza necessità di dover provare la sussistenza di una vera e propria subordinazione.
Completamente liberalizzate restano le cd. partite IVA con l'importante avvertenza, però, che doveva e deve trattarsi di rapporti di tipo occasionale, privi anche dei requisiti della parasubordinazione di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.. Essi, in quanto tali, resteranno assoggettati esclusivamente agli artt. 2222 ss. cod. civ..
Drastica è invece l'espulsione dal nostro ordinamento del contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro che conclude così la sua lunga e travagliata permanenza nel nostro codice civile. Un istituto ambiguo e fonte di molti conflitti di cui pochi avvertiranno la mancanza.
Resta da segnalare, infine, quella che appare una svista legislativa e che, si spera, venga sanata in sede di stesura definitiva. L'art. 47, infatti, fa slittare al 1° gennaio l'estensione delle norme sul lavoro subordinato, mentre le norme previgenti in materia di co.co.pro. e partite IVA vengono disapplicate a tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del nuovo decreto. Se però, come è prevedibile ed auspicabile, tale entrata in vigore , resterà un periodo di tempo in cui tutti i contratti di collaborazione parasubordinata che venissero stipulati si troverebbero privi di disciplina!
A parte questa incongruenza,comunque, il risultato finale di questa ardita risistemazione dei confini del nostro ordinamento giuslavoristico è quello di un profondo risanamento del mercato del lavoro italiano realizzato mediante una distinzione netta fra rapporti di lavoro parasubordinato ma autenticamente autonomo (che restano salvaguardati e, anzi, resi più agevolmente praticabili) e rapporti di collaborazione troppo simili a quello subordinato che vengono, invece, assoggettati.
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