Per assicurare un sostegno al reddito in costanza di rapporto anche ai lavoratori occupati nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono stipulare accordi aventi ad oggetto la costituzione, presso l’inps, di fondi di solidarietà bilaterale da attivare nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause presviste dalla legge.
Nel fondo bilaterale può confluire anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime parti firmatarie. Ove le parti sociali non provvedano al riguardo, la tutela dei lavoratori è garantita dal fondo di integrazione salariale, istituito presso l’inps e di cui si dirà più oltre. I fondi devono essere costituiti per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione del titolo I del D.Legs 148, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al personale dirigente se ciò non è espressamente previsto.
Il superamento della soglia dimensionale fissata per la partecipazione al fondo viene verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Oltre al sostegno del reddito in costanza di rapporto, i fondi possono essere finalizzati:
- ad assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale;
- a prevedere assegni straordinari per il sostegno del reddito, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con fondi nazionali o europei.
Per le finalità di cui ai tre alinea precedenti possono essere istituiti fondi anche in relazione a settori e classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazione salalriali.
Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione le disposizioni in materia di indennità di mobilità, gli accordi possono prevedere che il fondo di solidarietà sia finanziato, con decorrenza gennaio 2017, con un’aliquota contributiva pari allo 0,30% della retribuzione imponibile.
Inoltre, i fondi assicurano la prestazione di un assegno corrispondente alle integrazioni salariali, per una durata massima non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, ai periodi stabiliti dalla legge.
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