Per l’individuazione degli elementi da assoggettare a prelievo contributivo occorre muovere dalla nozione di reddito di lavoro dipendente valida ai fini fiscali, in applicazione del principio di armonizzazione delle basi imponibili adottato dal legislatore con il D.lgs 314/1997 , nell’intento di razionalizzare le previgenti disposizioni sulla materia e fatte salve alcune eccezioni dettate dalla diversa tipologia del prelievo o ispirate da considerazioni di ordine generale nel campo della politica previdenziale.
In attuazione del richiamato principio, che prevede ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali la definizione di una base imponibile in massima parte comune, l’art.6 del D.Lgs. 314/1997 , rinvia:
- per la nozione di reddito di lavoro dipendente da utilizzare ai fini contributivi, si tratta dei redditi derivanti da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro;
- per l’individuazione degli elementi che concorrono alla determinazione della base imponibile secondo il quale il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
La nozione di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in relazione alla quale susiste l’obbligo contributivo del datore di lavoro, la giurisprudenza ha chiarito che in essa rientra qualsiasi utilità economicamente valutabile corrisposta al dipendente che provenga soggettivamente dal datore di lavoro se, sotto il profilo oggettivo o causale sia collegata al rapporto di lavoro e ricevuta in dipendenza dello stesso, non rilevando il fatto che le somme siano materialmente erogate da soggetto diverso dal datore di lavoro.
Poiché in campo contributivo si applica il criterio di competenza, il dato normativo relativo a somme e valori percepiti, va sostituito con il concetto di redditi maturati nel periodo di riferimento. In altri termini, la nozione non comprende solo quanto percepito dal lavoratore, ma si dilata sino ad includere somme e discende dal principio che si determina al sorgere del rapporto di lavoro.
Per le componenti variabili della retribuzione opera una deroga al principio generale suesposto che ne consente la computabilità ai fini contributivi nel mese successivo a quello cui si riferiscono.
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