Lo sciopero nel nostro paese è stato prima represso, poi tollerato, poi dichiarato fuorilegge e infine elevato e protetto come diritto. Riconosciuto nell’art.40 cost. norma immediatamente precettiva, con rinvio di regolamentazione. Si parla di un diritto, personale, di astensione collettiva dal lavoro, per la difesa di un interesse personale, riconosciuto anche a livello comunitario. Lo sciopero è il tipico elemento del diritto del lavoro regolamentato in via giurisprudenziale. Con opera di supplenza all’inattività parlamentare in merito alla deroga, art. 40 cost., sono stati quindi sanciti limiti interni, il danno deve essere unicamente da lucro cessante, ed esterni, categorie per cui il diritto allo sciopero non è libero. Allo sciopero, i maggiormente sviluppati sono quelli esterni. Sono riconosciuti quindi tre tipi di scioperi:
- di imposizione economico;
- di solidarietà;
- politico
Lo sciopero viene legittimato come forma di affermazione del principio di uguaglianza sostanziale, come partecipazione dei lavoratori all’organizzazione economico sociale del paese, alle volte legato all’art. 39 cost. come forma di affermazione della libertà sindacale. Lo stesso è un diritto soggettivo, diritto di abbandonare il luogo di lavoro senza altro costo della perdita retributivo. Lo stesso è quindi un diritto individuale ad esercizio collettivo. È il singolo prestatore, il titolare del diritto di sciopero senza bisogno di avallo sindacale. Particolari regimi sussistono per specifiche categorie di lavoratori, militari ecc. Il significato di sciopero è, quindi, quello socialmente determinato, abbandono del lavoro da parte di una pluralità di lavoratori, dotato di una pluralità di forme: sciopero a oltranza, sciopero a tempo, sciopero generale, su base territoriale definita. Lo sciopero può essere articolato, sciopero a singhiozzo, brevi periodi di tempo ripetuti, sciopero a scacchiera periodi prolungati per settori. La giurisprudenza avallerà il concetto di sciopero, garantendo il diritto allo sciopero articolato, dati però i limiti esterni già definiti, produttività aziendale, accettato è poi lo sciopero bianco senza abbandono del luogo di lavoro. Non è valida qualsiasi altra forma di lotta sindacale, a prescindere dal nome che si esprima con un’astensione lavorativa, accettato è poi lo sciopero virtuale, con lavoro svolto ma retribuzione devoluta a scopi solidaristici.
L’esercizio del diritto di sciopero sospende l’obbligazione lavorativa e determina la perdita della retribuzione, si parla di una sospensione relativa, viene conteggiata per l’anzianità di servizio, ove necessaria la continuità giuridica, no ove sia necessaria quella lavorativa.
|