Come ogni altro contratto, il CCNL di diritto comune prevede normalmente una decorrenza e una scadenza conformemente al contenuto delle intese raggiunte al riguardo dalle parti stipulanti, che possono anche attribuire efficacia retroattiva ad alcune pattuizioni o all’intero strumento contrattuale.
In genere i contratti collettivi contengono una clausola di rinnovo tacito qualora nessuna delle parti abbia comunicato la disdetta con le formalità e nei termini stabiliti. In caso di disdetta è altresì comune la previsione di una clausola di ultrattività , in forza della quale il contratto disdettato resta in vigore fino a quando non venga sostituito da un nuovo contratto collettivo.
In assenza della ricordata clausola di ultrattività, il contratto collettivo non è invece produttivo di effetti dopo la data di scadenza in quanto non sussiste nel nostro ordinamento un criterio di ultrattività legale come quello desumibile dall’art.2074 c.c. con riferimento all’ordinamento corporativo.
Sul punto la Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: alla scadenza prevista del contratto collettivo regolarmente disdettato, non è applicabile la disciplina di cui all’art.2074 c.c. o comunque una regola legale di ultrattività del contratto medesimo ed i rapporti di lavoro fin qui regolati da quel contratto collettivo restano disciplinati dalle norme di legge e da quelle convenzionali eventualmente esistenti, le quali ultime possono manifestarsi anche per comportamenti concludenti, con la prosecuzione dell’applicazione delle norme precedenti, come del resto generalmente avviene nella prassi delle relazioni industriali.
Il potere di disdetta del contratto collettivo nazionale di lavoro compete esclusivamente ai sindacati stipulanti e non può essere esercitato dai singoli datori di lavoro, pur se accompagnato da un congruo termine di preavviso. Il recesso unilaterale non è consentito neanche quando il datore di lavoro adduca l’eccessiva onerosità del contratto collettivo medesimo, ai sensi dell’art. 1467 c.c., conseguente ad una situazione di difficoltà economica.
Alla luce di questo principio , al datore di lavoro che intenda liberarsi dall’obbligo di applicare il contratto collettivo di categoria senza attendere la scadenza naturale, si offre l’alternativa di risolvere il rapporto associativo da cui discende l’efficacia vincolante del contratto, se l’impresa è iscritta all’associazione imprenditoriale stipulante.
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