Tirocinio per agenti
Egregio Direttore,
con molto piacere ho notato che la rubrica le Lettere è diventata molto interessante per le innumerevoli lettere che giungono alla vostra redazione, che trattano i temi più svariati: dalla Polizia Penitenziaria alla legge 626/94 ai concorsi della Polizia di Stato.
Tuttavia, a mio modesto avviso, sarebbe utile dare una risposta o un commento ai vari quesiti, magari consultando un esperto o qualche segretario nazionale dei sindacati di Polizia.
Fatte queste precisazioni, vorrei rappresentare una proposta che mi sta particolarmente a cuore, e cioè i tirocini di applicazione e percorsi formativi mirati per gli allievi agenti di Polizia e allievi vice ispettori. I suddetti corsi hanno rispettivamente la durata di 12 e 18 mesi.
Il corso per agente della Polizia di Stato dovrebbe essere così strutturato: dopo otto mesi conseguire la nomina ad agente allievo. Aggregazione di due mesi in una questura, con un tirocinio applicato così strutturato: quattro settimane di aggregazione in una Squadra Volante come gregario; due settimane in Ufficio Denunce, per la ricezione di denunce; una settimana di tirocinio all’Ufficio Pubbliche Relazioni; una settimana di tirocinio all’Ufficio Immigrazione aut Squadra Mobile aut Digos; al termine del tirocinio si consegue una votazione con relativo giudizio che dovrà essere trascritto sul foglio matricolare.
I restanti due o tre mesi (il corso infatti potrebbe essere portato a tredici mesi) un breve corso di perfezionamento con esami finali. L’esame finale consisterebbe nella ricezione di una denuncia orale con relativa trasmissione dell’informativa all’A. G. oppure un verbale di arresto in flagranza, un verbale di perquisizione ed un colloquio finale.
Stessa procedura per gli allievi vice ispettori: dopo dodici mesi si acquisisce la nomina ad ispettore allievo, aggregazione in questura per la durata di tre mesi: un mese presso l’Ufficio Denunce aut aggregazione alla Squadra Mobile; un mese alla Squadra Volanti come gregario e con un tutor ispettore; due settimane all’Ufficio Immigrazione e Digos.
I restanti tre mesi, corso di perfezionamento con esami finali: informativa, verbale di arresto, di perquisizione, ricezione di una denuncia per simulazione integrata da un colloquio. Il tirocinio di applicazione alla Squadra Volanti potrebbe essere espletato alla fine.
In ogni caso, sia per il corso di agente che per quello di vice ispettore, aumentare il monte ore per i corsi di Criminologia e Psicologia Giuridica.
Mi piacerebbe in proposito, sentire il vostro parere e quello di qualche collega docente nelle Scuole di Polizia. Cordiali saluti
Vincenzo De Maris - Como
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Pensioni riliquidate
Caro Direttore,
sono un maresciallo capo della Marina Militare, con la presente intendo segnalarvi un problema comune agli operatori non dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Come è noto, con l’entrata in vigore della legge 14/11/1987, n. 468, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16/9/1987, n. 379, recante “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato”; e della legge 20/11/1987, n. 472 di voncersione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21/9/1987, n. 387, recante “Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10/4/1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di Polizia”; è stato modificato il sistema di attribuzione stipendiale e, in luogo della progressione per classi di stipendio, è stato introdotto il sistema della retribuzione individuale di anzianità.
In attuazione della citata normativa fu sospesa l’attribuzione di tutti quei benefici comunque collegati agli automatismi biennali per anzianità, quali: benefici derivanti dalla concessione dell’equo indennizzo (legge 539/1950); beneficio combattentistico (legge 336/1970-art. 1); beneficio per servisio reso in zona intervento Onu (legge 1746/1962); beneficio demografico (legge n. 1/1939).
Tuttavia, essendosi determinato un contrasto interpretativo in ordine alla vigenza dei suddetti benefici nonostante il passaggio dall’originario sistema della progressione economica di carriera per classi e scatti di anzianità, sul quale peraltro i benefici in parola erano conformati al nuovo sistema fondato sulla Ria, il Dipartimento della Funzione pubblica ritenne interessare il Consiglio di Stato per un definitivo chiarimento della cennata problematica solo relativamente ai primi due benefici. L’alto consesso, pronunciatosi con parere n. 742/1992, espresso dalla Sezione Prima Adunanza Generale del 17/5/1993, ha ritenuto che il nuovo sistema stipendiale non abbia abrogato la vigenza delle disposizioni relative ai benefici in oggetto e ha altresì chiarito, nel medesimo parere, i problemi connessi alle modalità di corresponsione dei benefici, nonché quelli relativi all’individuazione dei beneficiari.
Purtroppo nulla è stato fatto per gli analoghi altri due benefici. Ad eccezione dei primi due benefici, i restanti sono riconosciuti solo a favore della dirigenza perché resta ferma la progressione economica per classi e scatti!
Resto a disposizione per informazioni e colgo l’occazione per salutarvi con l’auspicio di ampia diffusione.
Antonio De Muro
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