Non è sufficiente il mero annullamento dell’atto amministrativo per conseguire il diritto al risarcimento del danno. Il principio è stato, in ultimo, ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza nr. 3392 del 10.7.2017 Sez. VI.
“In termini generali, è del tutto nota, e non necessita quindi di puntuali citazioni giurisprudenziali, la regola del nostro ordinamento secondo la quale per “danno ingiusto” risarcibile ai sensi dell’art. 2043 C.c. si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto.
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