La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con Sentenza n. 27630/2005, che si allega in fotocopia, ha ritenuto legittima la pronuncia con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Molise aveva riformato la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, accogliendo il ricorso presentato in appello dal Ministero delle Finanze. La Suprema Corte, con tale decisione, ha stabilito che la pensione privilegiata non tabellare attribuita per invalidità riportata durante il servizio volontario dal personale militare e dei Corpi di Polizia, sia a status civile che militare, deve essere assoggettata all’I.R.P.E.F.
Il ricorso in questione era mirato ad ottenere il riconoscimento dell’esenzione dall’IRPEF sulla pensione privilegiata ordinaria liquidata per invalidità derivante dall’espletamento del servizio militare volontario, svolto dal ricorrente, nel disciolto Corpo delle Guardie di P. S. Al riguardo la Sezione Tributaria della Cassazione, nel richiamare una precedente giurisprudenza della Corte Costituzionale (Ordinanza n. 461 del 30 dicembre 1998), ha riaffermato il principio che tra le pensioni privilegiate ordinarie e le pensioni di guerra o quelle c.d. “tabellari”, non possa esserci una identità ed omogeneità di situazioni ai fini del trattamento tributario; per le seguenti ragioni:
Le pensioni di guerra sono esenti da IRPEF per espressa deroga disposta dall’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n, 601. Sono esenti, altresì, le pensioni privilegiate ordinarie attribuite ai militari per fatti invalidanti, se connesse alla prestazione del servizio di leva obbligatoria, per effetto della dichiarazione di costituzionalità dello stesso articolo 34, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 387/1989), poiché le stesse sono assimilabili alle pensioni di guerra, in considerazione della comune funzione risarcitoria.
Mentre le pensioni privilegiate ordinarie, attribuite per invalidità dipendenti da fatti di servizio e riportate durante l’espletamento del servizio volontario dal personale militare e delle Forze di Polizia, sono assoggettate all’IRPEF per il loro intero ammontare, ai sensi del T.U. delle norme sulle imposte dirette di cui al D.P.R. 597/73, modificato ed integrato dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, considerata la natura reddituale della prestazione, dal momento che il trattamento pensionistico è riferito alla posizione stipendiale percepita dall’interessato alla data di cessazione dal servizio, ovvero ai contributi previdenziali versati nel corso dell’attività lavorativa.
Alle luce di tale pronuncia si ritiene che l’unica strada da percorrere, per arrivare ad ottenere il riconoscimento di questo “probabile” diritto, rimane quella del legislatore. Occorre, però, valutare se oggi, considerato il momento particolarmente difficile per l’economia del Paese, convenga portare la questione nelle aule parlamentari.
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