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Gennaio - Febbraio/2011 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Nessun conguaglio a credito per il 2010
di a cura di Giuseppe Chiola

La percentuale di incremento rimane
la stessa in mancanza
del rinnovo del disposto che
prevede più vantaggi
per i redditi medi

La percentuale di variazione comunicata dall’ Istat, per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni, previsto dall’art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al 31 dicembre 2000 veniva applicata nella misura del 100 per cento della percentuale dell’indice Istatsull’importo di pensione non eccedente il doppio del trattamento minimo Inps nella misura del 90% per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo dello stesso minimo e nella misura del 75% sull’importo residuo.
- A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto della modifica introdotta dall’art. 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge Prodi), la percentuale di incremento Istat è stata applicata nelle misura del 100% sul primo importo di pensione fino a tre volte il minimo Inps, nella misura del 90% sulla quota compresa fra tre e cinque volte lo stesso minimo e del 75% sul restante importo.
- A decorrere dal 1° gennaio 2008, poi, con l’art. 5 -comma 6- della legge 3 agosto 2007, n. 127 (legge Prodi), è stato stabilito che, per il triennio 2008 – 2010, per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a cinque volte il minimo Inps, l’indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicata nella misura del 100%. Queste ultime modalità hanno comportato, ovviamente, un modesto beneficio economico per i pensionati con reddito medio-alti.
- Sempre il Governo Prodi, con l’art. 1 -comma 19- della legge 247 del 24 dicembre 2007 ha stabilito che “Per l’anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34 della legge 448/98, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l’aumento di rivalutazione per l’anno 2008 è comunque attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato”.
Ora, con Decreto del Ministero dell’Economia del 19 novembre 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29/11/2010), è stata fissata, in via previsionale, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica per l’anno 2011 nella misura dell’1,4%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Con lo stesso Decreto, purtroppo, non è stato previsto nessun conguaglio a credito per l’anno 2010, malgrado l’inflazione per lo stesso anno sia risultata di gran lunga superiore allo 0,7% fissato in via previsionale.
Al contrario, ad altre categorie di c.d. “privilegiati”, per lo stesso anno 2010, vengono concessi aumenti mensili di importi pari ad alcune centinaia di euro (vedi documento allegato già pubblicato sulle colonne della rivista n. 5/2010 del “Il giornale dei Carabinieri”).
Inoltre, visto che l’attuale governo a tutt’oggi non ha rinnovato il disposto di cui all’art. 5 -comma 6- della legge 127/2007, che prevedeva modalità più vantaggiose per i redditi medi, come sopra precisato, la percentuale di incremento dell’1,4% prevista a decorrere dal 1° gennaio 2011 verrà applicata, come in passato, nella misura del 100% fino a tre volte il minimo Inps, nella misura del 90% sulla quota di pensione compresa fra tre e cinque volte lo stesso minimo e nella misura del 75% sulla restante quota.

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