Con il passaggio al sistema contributivo
tutto il personale contrattualizzato dei Comparti Sicurezza
e Difesa risulterà penalizzato per il lavoro straordinario
Con decorrenza 1° gennaio 2002, in seguito ad accordo sindacale relativo al biennio economico 2002 – 2003, recepito con i DPR 163/2002 e 164/2002, è stato soppresso, l’art. 5 DPR 10 aprile 1987 n. 150, che prevedeva la rivalutazione “automatica”, ad ogni aumento stipendiale, delle tariffe orarie del compenso per il lavoro straordinario per il personale non dirigente dei Comparti Sicurezza e Difesa.
La soppressione di tale norma ha introdotto una grave ed ingiustificata sperequazione di trattamento che penalizza il personale contrattualizzato delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate. Infatti, un funzionario appartenente alla qualifica apicale del ruolo dei Direttivi del Comparto Ministeri, area C3 Super (ex IX livello retributivo), a decorrere dal 1° gennaio 2009, riceve, quale compenso orario per prestazioni di lavoro straordinario (diurno-feriale), 18,00 euro lordi, mentre un Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato oppure un Ten. Colonnello dei Carabinieri, parametro 150 (pure ex IX livello) che effettua prestazioni straordinarie, anche in condizioni di particolare rischio e disagio, a decorrere dal 1° gennaio 2010, riceve un compenso di soli 15,52 euro. A dimostrazione di ciò si riporta, in allegato, la tabella comparativa delle misure orarie lorde dei compensi per il lavoro straordinario, in vigore al 31 dicembre 2001 e quelle in vigore dal 1° gennaio 2010, del personale non dirigente del comparto ministeriali, del personale non dirigente dei comparti sicurezza e difesa e quelle del personale dirigente delle Forze di Polizia.
Inoltre, la manovra, decisamente sbagliata e discutibile anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, dal momento che l’Art. 2108 del Codice Civile prevede che: “In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario, la durata e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge”. Il legislatore, infatti, con varie norme ha fissato il criterio della maggiorazione in questione, in modo uniforme, per tutti i dipendenti pubblici (Dirigenza compresa), mediante l’applicazione della nota formula, che qui di seguito si riporta:
(stipendio tabellare, comprensiva della I.I.S., + rateo della tredicesima mensilità): 156, maggiorazione del 15% per le prestazioni diurne - feriali, del 30% per quelle festive o notturne e del 50% per quelle festive e notturne.
Dal 1° gennaio 2002 la formula di cui sopra non trova più applicazione per il personale non dirigente delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Di conseguenza, le tariffe orarie del compenso per il lavoro straordinario di questo personale, sono rimaste praticamente congelate da circa 10 anni, salvo due piccole rivalutazioni nell’ordine di pochi centesimi di euro avvenute con gli ultimi due contratti di lavoro, relativi ai bienni 2006/2007 e 2008/2009.
La mancata rivalutazione del compenso per il lavoro straordinario fino al 31 dicembre 2011 penalizzava solo il personale in regime interamente contributivo e solo in misura minore quello destinatario del sistema c.d. “misto”. Dal 1° gennaio 2012, invece, con l’applicazione del sistema contributivo per tutti il danno economico riguarderà tutti i lavoratori contrattualizzato del comparto, non solo ai fini della retribuzione stipendiale ma anche per quanto riguarda la misura della pensione.
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