Riflessi pensionistici per il personale
del Comparto Sicurezza e Difesa
e quello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
previsto dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011
L’art. 24 di tale norma “Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici”, al comma 2 ha previsto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. La stessa norma, però, non pone alcun limite per quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato o che stavano per maturare la massima percentuale di pensionabilità (80% della base pensionabile) con il sistema retributivo.
Tale modifica per il personale assunto in servizio in data successiva al 1° dicembre 1980 non cambia niente, poiché alla data del 31 dicembre 1995, considerando l’aumento figurativo di cui all’art. 5 del d.lgs. 165/97, non aveva raggiunto i 18 anni di anzianità contributiva, a meno che non fosse in possesso di eventuali periodi lavorativi pregressi (servizio militare, servizi ricongiunti o riscattati), e quindi rimane con il sistema cosiddetto misto a norma dell’art. 1 comma 12 della legge 335/95.
Per il personale invece assunto in servizio in data antecedente al 1° dicembre 1980, e quindi destinatario del sistema retributivo fino alla data del 31 dicembre 2011, il passaggio al contributivo risulterà addirittura più vantaggioso. Infatti, con l’aumento figurativo dei 5 anni (utili sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura nel regime pensionistico retributivo), il personale contrattualizzato ha già maturato una percentuale di pensione non inferiore al 76,83%, e la dirigenza non inferiore al 74% (per quest’ultima categoria è previsto un rendimento percentuale minore). Dal 1° gennaio 2012 tutti continueranno a maturare una seconda quota di pensione con il sistema contributivo, che si aggiungerà al trattamento calcolato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011.
Inoltre, se lo stesso personale cessa dal servizio al raggiungimento dei nuovi limiti di età per la pensione di vecchiaia, avrà diritto anche al beneficio economico di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs. n. 165/97, che prevede: “per il personale che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”. Per il personale delle Forze di Armate e quello delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, quest’ultimo incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato.
In data 18 ottobre 2012, poi, il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto di armonizzazione, attualmente all’esame delle competenti Commissioni di Camera e Senato, che prevede l’innalzamento, a regime, dei requisiti di accesso al pensionamento anche per i lavoratori del Comparto Sicurezza e Difesa e Corpo dei Vigili del Fuoco, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, da emanare entro il 31 dicembre 2012.
A riguardo occorre precisare che il personale che matura entro il 31 dicembre 2012 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima dell’entrata in vigore del Decreto di armonizzazione (1° gennaio 2013), ai fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia e di anzianità, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.
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