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Maggio-Giugno/2013 - Pensioni - Il parere dell'esperto
Pensioni
Riflessi pensionistici per il personale del Comparto Sicurezza previsti dalla legge n. 214/2011
di a cura di Giuseppe Chiola

Sono stati privilegiati i lavoratori che hanno già
maturato un trattamento cospicuo con il vecchio
sistema di calcolo, a danno delle nuove
generazioni che avranno domani, se l’avranno,
una pensione da fame


Il secondo comma dell’art. 24 di tale norma -Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici- ha previsto che: “a decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”. La stessa norma, però, non pone alcun limite per quei lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2011, avevano già maturato o che stavano per maturare la massima percentuale di pensionabilità (80% della base pensionabile) con il sistema retributivo.
Ne consegue che il personale del Comparto, assunto in servizio in data antecedente al 1° febbraio 1980, considerato l’aumento dell’anzianità figurativa previsto dall’art, 5 del d.lgs. 165/97 (utile ai fini del diritto e della misura nel sistema retributivo), alla data del 31 dicembre 1995 aveva superato i 18 anni necessari per conservare il vecchio sistema di calcolo e, alla data del 31 dicembre 2011, aveva già maturato la massima anzianità contributiva (80% della base pensionabile). Il passaggio al sistema contributivo per questi lavoratori risulterà addirittura più vantaggioso. Infatti dal 1° gennaio 2012 tutti continueranno a maturare una seconda quota di pensione con il sistema contributivo, che si aggiungerà al trattamento di pensione calcolato con il sistema retributivo fino al 31/12/2011. Questa seconda quota di pensione per un Sostituto commissario che cessa dal servizio per limiti di età il prossimo 31 dicembre e che aveva già maturata la massima percentuale di pensionabilità (80%) al 31 dicembre 2011, calcolata sui valori stipendiali attuali, potrà essere valutata come da esempio nella tabella in fondo alla pagina.
Inoltre, poiché lo stesso Sostituto commissario cesserà dal servizio per limite di età (60 anni), avrà diritto, oltre all’importo annuo di cui all’esempio precedente, anche al beneficio previsto dall’art. 3 comma 7 del d.lgs. n. 165/97 che prevede: “per il personale che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione”. Quest’ultimo beneficio per lo stesso Sostituto commissario, con retribuzione imponibile dell’ultimo anno di servizio di 51.927,13, con esclusione del beneficio relativo ai sei scatti in applicazione delle disposizioni di cui alla nota Inps n. 20989 dell’8 gennaio 2013 e con l’applicazione del coefficiente di trasformazione previsto al 60° anno di età a decorrere dal 1° gennaio 2013, risulterà di circa 300,00 euro mensili lordi.
Per un Primo Dirigente della Polizia di Stato, con trattamento economico da dirigente superiore e con posizione economica (C1 classe 5), che cessa dal servizio per limiti di età il prossimo 31 dicembre e che aveva già maturata la massima percentuale di pensionabilità (80%) alla data del 31 dicembre 2011, la seconda quota di pensione, calcolata con il sistema contributivo e sui valori stipendiali attuali. Allo stesso Primo Dirigente, poiché cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età, compete anche il beneficio di cui all’art. 3 comma 7 sopra citato.
Come si evidenzia con l’ultimo esempio il Primo Dirigente in questione percepirà un trattamento pensionistico di oltre 12.000 euro annui lordi in più, di quanto avrebbe percepito se non ci fosse stata la riforma Fornero. Mentre per i generali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e per l’alta dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento civile, questo “generoso regalo” (se sarà avallato dall’Organo di controllo), potrà raggiungere anche diverse decine di migliaia di euro annui lordi. Occorre precisare che per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare l’incremento di cui all’art. 3 comma 7 del d.lgs. 165/97, opera in alternativa al collocamento in ausiliaria (se più favorevole), previa opzione da parte dell’interessato.
A beneficiare di questa situazione, inoltre, ci sono molte altre categorie di lavoratori, per i quali sono previsti regimi pensionistici diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Infine l’alta dirigenza pubblica, i magistrati, i ricercatori universitari, per i quali sono previsti limiti di età di 67 – 70 anni per la pensione di vecchiaia e quindi potranno maturare una seconda quota di pensione, da aggiungere a quella, in alcuni casi la massima prevista, maturata con il sistema retributivo.
Ciò premesso possiamo affermare che la manovra Fornero è servita solo ad incentivare la permanenza nell’attività lavorativa e, di conseguenza, ad incrementare la disoccupazione giovanile, soprattutto se si tiene conto che alla data del 31 dicembre 2017 il sistema retributivo si sarebbe auto estinto per tutti, anche per la generalità dei pubblici dipendenti che godevano dell’aliquota di rendimento dell’1,8% dopo il ventesimo anno di servizio. Pertanto i lavoratori che avrebbero beneficiato del vecchio sistema non sarebbero stati molto numerosi. Inoltre, una eventuale permanenza in attività lavorativa di coloro che avevano maturato la massima anzianità contributiva, senza aver raggiunto l’età pensionabile, avrebbe comportato ulteriori versamenti di contributi all’Ente previdenziale, ininfluenti ai fini del calcolo della pensione degli interessati.

Sistema pensionistico misto
o interamente contributivo

Diversa è la situazione per il personale destinatario del sistema pensionistico misto (con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995) o interamente contributivo (assunto in servizio in data successiva al 31 dicembre 1995). Il trattamento pensionistico per questi lavoratori si ottiene, infatti, moltiplicando il montante individuale complessivo dei contributi per il coefficiente di trasformazione. Il montante contributivo, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato dal versamento di un’aliquota complessiva pari al 33% (24,20% a carico del datore di lavoro e 8,80% a carico del lavoratore) computata sulla retribuzione imponibile annua. Per gli appartenenti al Comparto Sicurezza e Difesa la quota del contributo posta a carico del lavoratore è incrementata del 15% sia sullo stipendio tabellare che sulla retribuzione individuale di anzianità (8,80% più 1,32%), in riferimento al beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 4 del d.lgs. 165/97. Lo stesso montante, poi, viene rivalutato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione. Il tasso di capitalizzazione è dato dalla variazione media nel quinquennio del prodotto interno lordo (Pil) nominale, appositamente calcolata dall’Istat con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, l’art. 1 -comma 11- della legge 335/95 aveva stabilito che, sulla base delle rilevazioni demografiche e dell’andamento effettivo del Pil, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, sentito il ministero del Tesoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con proprio decreto e con cadenza decennale, provvedeva alla rideterminazione degli stessi coefficienti.
Il primo adeguamento dei coefficienti di trasformazione è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dalla legge 247/2007. La stessa norma, oltre a ridurre le percentuali degli stessi coefficienti, ha stabilito che le successive revisioni dovranno avvenire con cadenza triennale e non più decennale. Infatti, con decreto del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 maggio 2012 (G.U. n. 120/2012) sono stati previsti, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, nuovi coefficienti di trasformazione, riducendo ulteriormente i valori percentuali e prevedendo, inoltre, il prolungamento degli stessi coefficienti fino al 70° anno di età.
Il tasso di capitalizzazione decresce progressivamente ed in futuro, considerato il periodo di recessione economica che attraversa il nostro Paese, dobbiamo prevedere che lo stesso tasso sarà pari a zero o quasi; lo stesso discorso vale per i coefficienti di trasformazione, specie se si tiene conto degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dall’art. 12 della legge 122/2010. Per queste ragioni dobbiamo prevedere che le future pensioni saranno molto meno consistenti al punto che difficilmente potranno assicurare una dignitosa e serena vecchiaia, specie nei casi di pensionamento anticipato e con il calcolo della pensione con il sistema interamente contributivo.
Anche per i pensionamenti di vecchiaia il personale non contrattualizzato del Comparto Sicurezza e Difesa risulterà penalizzato nei confronti degli altri lavoratori del pubblico impiego. Ad esempio, un poliziotto assunto in servizio all’età di 25 anni non potrà mai raggiungere 40 anni di anzianità contributiva, considerato, tra l’altro, che l’aumento figurativo di cui all’art. 5 del d.lgs. 165/97, nel limite massimo di 5 anni complessivi, come precisato al comma 2 dello stesso art. 5, sono validi ai fini della maturazione anticipata dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla pensione e quindi non sono utili ai fini del calcolo del montante contributivo. Inoltre, a questo lavoratore, verrà applicato il coefficiente di trasformazione previsto per l’età di cessazione dal servizio (62 anni con la riforma a regime), notevolmente inferiore a quello del pubblico dipendente per il quale la pensione di vecchiaia, a regime, è fissata a 67 – 70 anni.

Modifiche al sistema
di accesso alla pensione
di vecchiaia e di anzianità

Il comma 18 del citato articolo 24 della legge 214/2012 ha previsto, poi, l’emanazione di un Regolamento allo scopo di assicurare un processo di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti. Infatti, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26 ottobre 2012 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri uno schema di regolamento di armonizzazione dei trattamenti pensionistici del personale del Comparto Sicurezza e Difesa e Corpo dei Vigili del Fuoco, che prevede, a regime, l’innalzamento dei requisiti per l’accesso ed è stato inviato alle competenti Commissioni di Camera e Senato per il previsto parere.
Poiché fino ad oggi tale decreto non è stato ancora pubblicato, per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, Vigili del Fuoco e Soccorso pubblico, rimangono in vigore le vecchie disposizioni per quanto riguarda il diritto di accesso al pensionamento, sia di vecchiaia che di anzianità. Invece l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita di cui all’art. 12 della legge 122/2010, si applica, per lo stesso personale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con le modalità previste dal Messaggio Ips n. 545 del 10 gennaio 2013 e relativa circolare del ministero degli Interno n. 333/11/G49 del 10 gennaio 2013.

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