Il vademecum per il calcolo
delle spettanze
L’importo della pensione spettante ai superstiti viene calcolata sull’ammontare complessivo della pensione percepita dal dante causa alla data del decesso (compresa eventuale indennità integrativa speciale, ove la stessa risulta attribuita separatamente).
A decorrere dal 17 agosto 1995 (entrata in vigore della legge 335/95) la pensione spettante o percepita dal dante causa viene corrisposta ai superstiti in misura percentuale come da tabelle.
Va precisato, infine, che a norma dell’art. 18 -comma 5- della legge 111/2011, le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto ad un’età del medesimo superiore a 70 anni, la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni e il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore a dieci anni.
La riduzione di cui sopra è pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero dieci, in caso di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata. La stessa riduzione, inoltre, non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.
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