La legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 266 e 267 dell’art. 1, ha previsto, con decorrenza 1° gennaio 2015, lo sblocco delle promozioni, passaggi di parametro, nonché il conseguimento del trattamento dirigenziale di cui ai commi 21 e 22 dell’art. 43 della legge 121/81, previsto per il personale non contrattualizzato del Comparto.
Tale manovra ha comportato, per il personale in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2015 e a decorrere da tale data, incrementi stipendiali. Con questa manovra, però, è stata operata una sperequazione di trattamento tra il personale contrattualizzato e quello della dirigenza perché solo per quest’ultima categoria, che ha conseguito promozioni con passaggio alla qualifica superiore, sono stati riconosciuti gli arretrati per il periodo del blocco.
Si ritiene che gli stessi aumenti debbano essere riconosciuti anche al personale collocato in quiescenza, con diritto a pensione, durante il periodo del blocco contrattuale ma che, prima della cessazione dal servizio, aveva maturato il diritto alla promozione, al passaggio di parametro o al conseguimento del trattamento dirigenziale. Questo, naturalmente, mediante riliquidazione del trattamento pensionistico a decorrenza dal 1° gennaio 2015 (data dello sblocco) e senza arretrati.
Infatti, il legislatore, con la norma che ha previsto il blocco della contrattazione per il pubblico impiego (art. 9 della legge 122/2010), mentre al 4° periodo del comma 21 dello stesso 9 ha precisato che:
- “per la progressione automatica degli stipendi di cui fruisce il personale di cui all’art. 3 del D. Lgs. 165/2001 (dirigenza) gli anni 2011, 2012 e 2013 (e successivamente anche gli anni 2015 e 2016) non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti”;
- con il successivo periodo 4° ha stabilito che: “le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree (parametri per il Comparto Sicurezza e Difesa) eventualmente disposte negli anni del blocco, sia per la dirigenza che per il personale contrattualizzato, hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Sulla questione, come si legge nella nota del ministero dell’Interno del 16 settembre scorso, il ministero dell’Economia e Finanze ha escluso la possibilità di autorizzare la riliquidazione del trattamento pensionistico nei confronti del personale della Polizia di Stato e di quello del restante Comparto Sicurezza e Difesa, cessato dal servizio durante il periodo del “blocco retributivo”, tenendo conto degli specifici emolumenti maturati durante il medesimo periodo.
Il Dipartimento della Polizia, d’intesa con le altre Forze del Comparto, sta predisponendo una proposta normativa a tutela del predetto personale. Nel caso di esito negativo (cosa assai probabile) bisognerà sensibilizzare i colleghi interessati a presentare mirati ricorsi giurisdizionali.
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