Una normativa speciale per il Comparto Sicurezza
Poiché molti colleghi chiedono spiegazioni sulla questione, per fare chiarezza abbiamo esaminato la posizione pensionistica di tre Sostituti Commissari Coordinatori della Polizia di Stato, nati nel mese di giugno 1961 ed assunti in servizio nel mese di febbraio 1981, calcolando le loro pensioni ai sensi della normativa vigente e con le modalità applicate dall’I.N.P.S.:
- Due di loro alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato 17 anni e 9 mesi di anzianità contributiva (comprensivo dell’aumento figurativo previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 165/97) per cui dal 1° gennaio 1996, ai sensi dell’art. 1 comma 12 della legge 335/95, sono transitati nel sistema contributivo; il terzo, avendo ricongiunto 4 mesi di lavoro pregresso ai sensi della legge 29/79, ha conservato il sistema pensionistico retributivo fino al 31 dicembre 2011.
Dei primi due uno è cessato dal servizio a domanda il 30 giugno 2018, con anzianità contributiva utile ai fini dell’accesso alla pensione di 42 anni e mesi 4 con trattamento pensionistico mensile lordo, calcolato sui valori stipendiali previsti dal D.P.R. 39/2018 a regime, di 2.802,82 euro (come risulta dal Mod. PA04 dell’I.N.P.S.);
- Per l’altro è stata simulata la cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età previsto per la qualifica rivestita (60 anni) dal 30 giugno 2021, considerando gli stessi valori stipendiali del primo ma con l’incremento del montante contributivo dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2021 (ovviamente ipotizzato) e con l’applicazione del c. d. “moltiplicatore”, previsto per le cessazioni per limiti di età dall’art. 3 comma 7 del Decreto Lgs, 165/97. Il risultato è stato di 3.433,33 euro mensile lordi;
- Il terzo Sostituto Commissario, avendo maturato la percentuale di pensionabilità complessiva pari al 76,40% nel regime retributivo fino al 31 dicembre 2011 e la quota contributiva dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2021, diversamente dai colleghi che hanno conseguito solo il 39,95% fino al 31 dicembre 1995, la pensione mensile lorda risulterà di 3.935,25 euro.
Oltre alle modifiche nel sistema di calcolo, a causare queste assurde differenze contribuisce il fatto che l’aumento figurativo del quinto del servizio, nel limite massimo di 5 anni, nel sistema retributivo è utile sia sul diritto che sulla misura, mentre nel sistema contributivo tale aumento vale solo per il diritto e non anche per la misura.
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L’I.N.P.S. in sede di liquidazione delle pensioni
ai Dirigenti della Polizia di Stato non applica quanto previsto
dai commi 3, 4 e 5 dell’art. 27 del D. Lgs. n. 334/2000
L’art. 27 del Decreto Legislativo n. 334/2000 al comma 1 ha previsto, per il personale del ruolo dei Commissari e Dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a Dirigente Generale, già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 336/82, l’anticipazione per la cessazione dal servizio per il raggiungimento del limite di età (da 65 a 60 per le qualifiche fino a Primo Dirigente e da 65 a 63 per i Dirigenti Superiori). Tale anticipazione decorre dal 1° gennaio 2001 ed è applicata con criterio di progressività, a regime, fino al 1° gennaio 2010 e oltre.
Questo personale, a causa dell’anticipazione di cui sopra, ha subìto una parziale liquidazione del trattamento pensionistico con il sistema contributivo per il suo collocamento a riposo dopo l’introduzione di tale modalità di calcolo. Per questo motivo, evidentemente, il legislatore, con i successivi commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 27 ha previsto dei benefici, che assumono una funzione chiaramente compensativa, per i Dirigenti che hanno dovuto subire un’anticipazione del limite massimo di età rispetto a quella che era in precedenza prevista:
Comma - 3. “Ai funzionari di cui al comma 1 che raggiungono il sessantacinquesimo anno di età a partire dal 2002, vengono corrisposti, in aggiunta alla pensione determinata come stabilito dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento ed è assicurata, per il periodo intercorrente dalla data del collocamento a riposo e fino al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, la riliquidazione del trattamento di quiescenza sulla base degli aumenti retributivi pensionabili di qualsiasi natura concessi ai pari qualifica in attivita' di servizio”.
Comma - 4. “Nei confronti dei funzionari di cui al comma 3, il cui trattamento sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165”.
Comma - 5. “Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4”.
Ora, premesso quanto sopra, l’INPS non applica tali disposizioni. Infatti è stato esaminato un decreto di liquidazione della pensione (Mod. PA04) di un Dirigente Superiore, cessato dal servizio per raggiunti limiti il 31 dicembre 2016. La terza quota di pensione (montante contributivo), relativa al periodo 1/1/1992 / 31/12/2016, comprensiva del c. d. moltiplicatore, previsto dall’art. 3 comma 7 del D. Lgs. 165/97, risulta pari a 408.001,03 euro. Su tale importo l’INPS ha applicato il coefficiente di trasformazione previsto al 63° anno di età nel 2016 (5,002%)
(€ 408.001,03 : 13 x 12 x 5,002 % =
€ 18.838,35).
Se fosse stato applicato il coefficiente previsto al 65°, come stabilito dalla normativa, (5,326%)
(408.001,03 : 13 x 12 x 5,326 % =
€ 20.058,58).
Differenza annua lorda 1.220,23 - Differenza mensile 116,86 euro in meno.
Va precisato che per un Primo Dirigente, oppure Vice Q. Agg., con trattamento economico dirigenziale e posizione simile all’esempio di cui sopra, la penalizzazione risulterà quasi il doppio, considerato che la differenza del coefficiente di trasformazione è quella dal 60° al 65°anno anno di età.
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