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Giugno - Luglio/2020 - Articoli e Inchieste
Pensioni
Tra riforme e sperequazioni di trattamento
di Giuseppe Chiola

Le varie riforme della previdenza degli ultimi anni hanno ridotto drasticamente il rendimento delle pensioni per i giovani ed hanno concesso trattamenti pensionistici, per alcune categorie, che possono raggiungere anche il 115%-120% dell’ultimo stipendio

Le varie riforme della previdenza degli ultimi anni hanno ridotto drasticamente il rendimento delle pensioni per i giovani ed hanno concesso trattamenti pensionistici, per alcune categorie, che possono raggiungere anche il 115-120% dell’ultimo stipendio.
Le evoluzioni degli ultimi decenni avvenute, rispettivamente, a causa del calo delle nascite, dell’aumento dell’aspettativa di vita, della formazione scolastica più lunga e dell’ingresso nel mondo del lavoro in età più avanzata, hanno causato un aumento dell’onere economico della previdenza, non più sostenibile dallo Stato, per cui si è reso indispensabile un drastico intervento del Legislatore per modificare il vecchio sistema di calcolo delle pensioni. Infatti, a partire dal 1 gennaio 1993, con il D. Lgs. n. 503/92 (la c.d. riforma Amato), fino ad arrivare alla riforma Fornero del 2011, sono state previste una serie di modifiche al sistema previdenziale, tutte con l’unico scopo, ovvero quello di ridurre il rendimento dei trattamenti pensionistici e quello di allungare l’età pensionabile dei lavoratori. In verità queste manovre, interpretate spesso in senso vantaggioso ed applicate in modo non coordinato, hanno creato grosse sperequazioni di trattamento.
A conferma di ciò si segnala che in una prima versione della legge Fornero (Art. 24 comma 1 della legge 190/2014), con la quale è stato previsto il sistema contributivo pro-rata per tutti, era prevista una specie di clausola di salvaguardia. In particolare, si prevedeva che in ogni caso l’importo complessivo della pensione non potesse risultare superiore a quello che sarebbe spettato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore del relativo comma.
Nel testo definitivo, tale salvaguardia era scomparsa, con la conseguenza che il calcolo della pensione comprendeva tutti i contributi versati dal lavoratore, per la precisione, retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012 fino alla data della cessazione dal servizio, anche per quel personale che alla data del 31 dicembre 2011 aveva già raggiunto la massima percentuale di pensionabilità con il vecchio sistema di calcolo.
Successivamente il Legislatore, accortosi “forse” dell’errore, è tornato sui suoi passi, in considerazione del fatto che il contributivo per tutti dal 1° gennaio 2012 poteva avvantaggiare coloro che erano in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.
Una certa influenza hanno avuto alcune pubblicazioni apparse sui media relative alla questione, come il contributo di Di Giannantonio Stella “un comma sparito sulle pensioni – cancella il tetto a quelle più ricche”, pubblicato sul Corriere della Sera nel novembre 2014. Il Governo, infatti, con l’art. 1 comma 707 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha previsto che per il calcolo delle pensioni dei pubblici dipendenti con anzianità contributiva pari o superiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, doveva essere eseguito un doppio calcolo, mettendo in pagamento l’importo più basso dal confronto dei due sistemi.
L’INPS, intanto, con circolare n. 74 del 10 aprile 2015, ha dettato le regole da seguire nell’applicazione dei due sistemi di calcolo da mettere a confronto:
a) pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1 gennaio 2012. Trattasi quindi di un calcolo “retributivo” secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo “contributivo” per le anzianità maturate a partire dall’1/1/2012;
b) pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che: “l’importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall’assicurato”.
In pratica, come dice un vecchio proverbio: “quello che è uscito dalla porta è rientrato dalla finestra”. Infatti, premesso che fino alla data del 31 dicembre 2018 l’Istituto non ha applicato tali disposizioni, dal 1 gennaio del 2019, con l’attuazione del nuovo programma “nuova Passweb”, l’INPS liquida le pensioni con l’applicazione del predetto doppio calcolo. Ora, però, si sta verificando che l’attuazione delle modalità di cui alla lettera “b” sopra citata (prolungamento della percentuale di pensionabilità fino alla data di cessazione dal servizio), il personale che alla data del 31 dicembre 1995 aveva maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni, arriva a maturare una percentuale di pensionabilità di gran lunga superiore a quella che sarebbe spettata con la vecchia normativa, qualcuno addirittura può raggiungere anche il 100 % della base pensionabile, mentre la massima percentuale prevista prima era quella dell’80 %.
A dimostrazione di ciò si allega una “simulazione di calcolo” della pensione di un dirigente superiore della Polizia di Stato, nato il 10 dicembre 1955, assunto in accademia il 1° ottobre 1976 e che cesserà il servizio per limiti di età (65 anni) il 31 dicembre 2020. A questo dirigente, che alla data del 31 dicembre 2011 (considerata la maggiorazione del quinto del servizio previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 165/97) aveva maturato una percentuale di pensione superiore all’80%, verrà attribuito un trattamento pensionistico di circa 18.400,00 euro annui lordi, di più di quanto sarebbe spettato con il vecchio sistema di calcolo. Infatti il 14,40% (8 anni per 1,8%), percentuale maturata dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2019, computata sulla retribuzione annua media (circa 120.000,00 euro) e sull’importo dei sei scatti stipendiali di cui all’art 4 del D. Lgs. 165/97, è pari a 18.360,00 euro anni.
Abbiamo riportato la posizione di un dirigente duperiore, ma ci sono molte altre categorie nelle medesime condizioni, come prefetti, magistrati, ricercatori universitari ed alta dirigenza statale, per le quali sono previsti limiti di età più avanzata per la pensione di vecchiaia. L’ex presidente dell’INPS, Tito Boeri, in alcuni interventi aveva sollevato questo problema. Attualmente, di tale questione non se ne è più parlato: un fatto grave, specie nel momento di crisi economica che il nostro Paese sta attraversando.

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