Le riammissioni dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale al confine italo-sloveno: le gravi violazioni del diritto interno e dell’Unione
L’applicazione di accordi interstatali risalenti a prima il 2008 deve tenere conto dell’evoluzione del diritto dell’Unione in materia di flussi migratori, di libera circolazione e dei controlli dei confini interni ed esterni al fine di verificare se vi siano parti di detti accordi o anche modalità applicative degli stessi che risultino in contrasto con l’evoluzione del diritto dell’Unione.
Va subito detto (e mi scuso se solo accenno per mancanza di spazio a una questione giuridica complessa) che è dubbia la stessa legittimità nell’ordinamento italiano dell’Accordo bilaterale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla riammissione delle persone alla frontiera, firmato a Roma il 3 settembre 1996 in quanto, nonostante si tratti di un accordo che ha una chiara natura politica, esso non è mai stato ratificato con apposita legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell’art. 80 della Costituzione; in ogni caso tale Accordo non può mai prevedere modifiche alle leggi vigenti in Italia e neppure derogare al sovraordinato diritto dell’Unione Europea.
Sebbene la possibilità di applicare degli accordi di riammissione sia prevista tanto dal diritto dell’Unione Europea (art. 6 Direttiva 2008/115/CE) quanto dal diritto nazionale (art. 13 c. 14 tre d.lgs. 286/98) l’esecuzione della riammissione del cittadino straniero non può mai avvenire infatti in violazione del diritto dell’Unione Europea, ivi comprese le norme che compongono il Sistema Comune Europeo di Asilo e il cd. Codice Frontiere Schengen, e neppure in tutti i casi in cui la riammissione comporti una violazione dei diritti umani fondamentali e/o il rischio di respingimenti “a catena” verso Stati terzi. L’applicazione degli accordi di riammissione, come attuati concretamente nel territorio triestino nell’estate 2020 vìola gravemente molte norme fondamentali alle quali, nel brevissimo spazio di questo contributo, non posso neppure accennare, dovendomi concentrare su uno solo dei molti aspetti, ma il più importante: la assoluta impossibilità di applicare detti accordi ai cittadini stranieri che richiedono asilo.
Gianfranco Schiavone
Vicepresidente A.S.GI. (Associazione per
Gli Studi Giuridici sull’Immigrazione