Storia e storie, passato e presente. 1982–2022: un anniversario utile a comprendere due settori indispensabili per lo Stato
Il 2022 è un anno nel quale ricorrono sia il quarantennale della nascita del Dipartimento della Protezione civile, sia i trent’anni dell’istituzione del Servizio nazionale di Protezione civile, sia, infine, il decennale della legge 100 che il 12 luglio 2012 ha modificato e integrato la legge 225/1992, istitutiva del Servizio. In queste occasioni è opportuno tentare di ripercorre le vicende che hanno portato alla nascita della protezione civile e, soprattutto, vedere dove finisce questa e dove inizia la difesa civile.
La storia. Nel nostro Paese, difesa civile e protezione civile risultano avvolte da un alone di riservatezza, tanto gli unici precedenti in materia possono in qualche modo esser rinvenuti in una serie di norme di vario genere emanate in un arco di tempo di neppure 20 anni: il regio decreto-legge 2389 del 9 dicembre 1926, convertito con modificazioni nella legge 833 del 15 marzo 1928, recante Disposizioni per i servizi di pronto soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura, il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 (articoli 1, 2 e 214 sulla facoltà del ministro dell’Interno o del prefetto di dichiarare lo stato di pericolo pubblico e la disciplina delle attribuzioni dell’autorità di p.s. in materia di ordine pubblico), il regio decreto 1415 dell’8 luglio 1938 sulla facoltà di dichiarare parte del territorio “zona di operazioni”, con conseguente assunzione dei poteri civili da parte dell’autorità militare, e quella di emanare bandi aventi valore di legge, la militarizzazione di particolari categorie di cittadini (legge 1610/1940), la mobilitazione civile (legge 1415/1940), il servizio del lavoro obbligatorio e lo spostamento di cittadini sul territorio nazionale in base al loro grado di utilità o pericolosità (regi decreti 1611 e 1612 del 31 ottobre 1942), l’attribuzione al dicastero dell’Interno dell’organizzazione e del funzionamento della protezione per la durata della guerra (legge 1230/1941), la bonifica dei campi minati (decreto luogotenenziale 320/1946).
Cinque anni dopo la fine del secondo conflitto mondiale, il Governo, su proposta del ministro dell’Interno Mario Scelba, presentava, il 14 ottobre 1950, il disegno di legge n. 1593 sulla Protezione della popolazione civile in caso di guerra e di calamità (difesa civile). L’art. 1 istituiva la Direzione generale della Protezione civile (che assorbiva quella dei Servizi antincendi) presso il Viminale, con il compito di studiare, predisporre ed attuare, in caso di eventi bellici o calamità naturali, il soccorso e l’assistenza alla popolazione, la protezione dei beni e degli impianti, la salvaguardia ed il ripristino dei servizi pubblici fondamentali. A tal fine, la Direzione doveva provvedere all’informazione ed all’addestramento della popolazione, predisponendo pure gli oscuramenti e la costruzione dei ricoveri.
L’art. 4 incaricava il ministro dell’Interno di coordinare le attività di competenza delle altre amministrazioni interessate alla protezione civile, addivenendo ad intese nei settori di comune interesse con il ministro della Difesa. Veniva inoltre data facoltà al ministro e, per sua delega, ai prefetti, di ordinare requisizioni di beni nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei servizi essenziali. L’art. 6 prevedeva la possibilità che il responsabile del Viminale si avvalesse pure di personale volontario, regolandone il trattamento economico.
Antonio Mazzei