Sono decine i conflitti attivi che insanguinano i popoli in tutto il mondo. Migliaia, ogni anno, le vittime, dirette o indirette, delle guerre; devastanti le conseguenze economiche, psicologiche e ambientali. L’Italia deve ripudiare la guerra: così dispone solennemente la nostra Costituzione. Ma quali sono i doveri che discendono da tale disposizione? E cosa succede se viene violata? Ne parliamo col prof. Francesco Pallante dell’Università di Torino
Prof. Pallante, come nasce l’art. 11 della nostra Costituzione in Assemblea costituente?
In Assemblea costituente l’attitudine favorevole alla pace si pose fin da subito come un elemento trasversale alle diverse forze politiche. Sul piano ideale, l’antibellicismo univa l’universalismo cattolico, l’internazionalismo proletario, il federalismo sovranazionale di matrice azionista e liberale. Sul piano reale, le devastazioni materiali e morali provocate dal secondo conflitto mondiale valevano, di per sé, da monito contro la guerra. Inoltre, occorre considerare il desiderio, comune alle forze politiche antifasciste, di vedere l’Italia riammessa nel consesso delle Nazioni civili dopo che il Paese, con il fascismo, aveva avuto una responsabilità primaria e diretta nella deflagrazione del conflitto mondiale. L’insieme di questi elementi spiega l’amplissimo consenso che sancì l’approvazione dell’art. 11 Cost. Persino alcuni tra i pochi che si opposero lo fecero non in polemica contro il pacifismo, ma perché trovavano risibile che un Paese distrutto come l’Italia proclamasse di rinunciare a qualcosa – la guerra – che nelle sue disperate condizioni non avrebbe comunque potuto oggettivamente compiere.
Com’è strutturato l’art. 11?
L’art. 11 Cost. contiene tre statuizioni, tra loro interdipendenti. Non si limita a stabilire che l’Italia «ripudia» la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Aggiunge che, per poter realmente ripudiare la guerra, l’Italia «consente», in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni della propria sovranità e, di conseguenza, «promuove» le organizzazioni internazionali rivolte alla pace e alla giustizia tra le Nazioni. «Ripudia», «consente» e «promuove» sono tre profili che stanno insieme in un tutto unitario e inscindibile: il ripudio della guerra sarebbe velleitario senza l’azione di organizzazioni internazionali rivolte a garantire la pace e queste ultime sarebbero impossibili da istituire se gli Stati non rinunciassero in parte alla propria sovranità. Anche il dato letterale dell’art. 11 Cost. vale a conferma della sua unitarietà normativa, essendo tale disposizione redatta non per commi separati, ma in……
di Michele Turazza