In tutta la Penisola è aumentato l’impiego dei detenuti nelle aziende agricole; un fenomeno che parte da lontano e che negli ultimi anni ha portato risultati concreti sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista sociale e rieducativo
Previdenza Sociale
In data 14 c. m. L’I.N.P.S. ha emanato la circolare n. 1072021, applicativa della Sentenza n. 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti. Occorre precisare innanzitutto che il personale militare interessato è quello con anzianità contributiva superiore a 15 anni e inferiore di 18 alla data del 31 dicembre 1995. In pratica il personale assunto in servizio dal 1° gennaio 1981 al 31 maggio 1983 e anche quello assunto in servizio in data successiva al 31 maggio 1983, che ha periodi di anzianità pregressa ricongiunta e quello che ha prestato servizio in zone c.d. disagiate nei primi 12 anni decorsi dall’assunzione. Trova applicazione anche per il personale in quiescenza, ovviamente, nei limiti della prescrizione quinquennale. (Si veda il prospetto n. 1 a pag. …)
Con la Sentenza in questione, le Sezioni Riunite hanno messo fine ad un contenzioso, quello sull’interpretazione dell’art. 54 del DPR 1092/73, per il personale militare soggetto al calcolo della pensione con il sistema c.d. “misto”, che durava ormai da circa 10 anni. La Sentenza, però, che appare un vero e proprio compromesso, ha riconosciuto un’aliquota del 2,44%, per ogni anno di servizio utile, anziché del 2,93%, come era stato riconosciuto con diverse Sentenze di primo grado e anche con quelle delle Sezioni Centrali d’Appello. In pratica la percentuale del 44% è stata riconosciuta solo al personale con 18 anni meno un giorno di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ed applicata, poi, in misura decrescente, fino ad arrivare al 36,667% per il personale con più di 15 anni di anzianità alla stessa data.
Questo sistema ha ridotto sensibilmente il beneficio economico che era stato preventivato dai molti studi legali che hanno patrocinato i vari ricorsi. Infatti il beneficio economico derivante dall’applicazione della stessa Sentenza va da un minimo di circa 56,03 euro mensili lordi, per un Appuntato Scelto con 15 anni di anzianità utile alla data del 31 dicembre 1995, ad un massimo di 140,06 euro mensili lordi per un Luogotenente con 17 anni e 11 mesi di anzianità alla stessa data del 31 dicembre 1995. (Si veda il prospetto n. 2 a pag. …)
Inoltre l’applicazione della Sentenza introdurrà delle sperequazioni di trattamento, non solo tra militari e personale dei Corpi di Polizia ad ordinamento civile, al momento esclusi dal beneficio, ma anche tra gli stessi militari, come di seguito si cerca di evidenziare:
1) Al personale militare con 17 anni, 11 mesi e 29 giorni alla data del 31 dicembre 1995 viene attribuita la percentuale di pensione del 44%, percentuale che sarebbe spettata al 20° anno di anzianità contributiva. Lo stesso personale, poi, dal 1° gennaio 1996 (all’inizio del 19° anno di servizio), inizia a maturare la pensione con il sistema contributivo.
Giuseppe Chiola